Art. 9.
  1. Il calendario di cui  all'art. 1, cosi' come integrato dall'art.
8, non si applica per i veicoli e per i complessi di veicoli:
  a)  adibiti  a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e  di
emergenza,  o  che  trasportano  materiali ed  attrezzi  a  tal  fine
occorrenti (vigili del fuoco, Protezione civile, ecc.);
  b) militari, per  comprovate necessita' di servizio,  e delle forze
di polizia;
  c) utilizzati dagli enti proprietari  o concessionari di strade per
motivi urgenti di servizio;
  d) delle  amministrazioni comunali  contrassegnati con  la dicitura
"Servizio  Nettezza  Urbana"  nonche'  quelli  che  per  conto  delle
amministrazioni comunali effettuano il servizio "smaltimento rifiuti"
purche'    muniti     di    apposita     documentazione    rilasciata
dall'amministrazione comunale;
  e)  appartenenti al  Ministero  delle poste  e telecomunicazioni  o
all'Ente Poste Italiane, purche'  contrassegnati con l'emblema "PT" o
con l'emblema  "Poste Italiane", nonche' quelli  di supporto, purche'
muniti  di  apposita documentazione  rilasciata  dall'Amministrazione
delle poste e telecomunicazioni, anche estera;
  f)  del  servizio  radiotelevisivo, esclusivamente  per  urgenti  e
comprovate ragioni di servizio;
  g)  adibiti al  trasporto di  carburanti e  combustibili liquidi  o
gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
  h) macchine agricole  eccezionali ai sensi dell'art.  104, comma 8,
del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni, che circolano su strade non statali.