IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 giugno 1995 con il quale il dott. Camillo de Fabritiis e' stato nominato Commissario straordinario del Governo per l'A.I.M.A ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1997, con il quale l'avv. Edilberto Ricciardi e' stato nominato, in sostituzione del primo, Commissario straordinario del Governo per l'A.I.M.A.; Visto il regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987 e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento CEE n. 2392/86 e successive modificazioni, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario; Visto il regolamento CEE n. 649/87 e successive modificazioni, relativo alle modalita' d'applicazione per l'istituzione dello schedario viticolo comunitario; Visto il regolamento CE n. 1294/96 del 4 luglio 1996, che sostituisce il regolamento CEE n. 3929/87, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo; Visto il decreto-legge n. 370 del 7 settembre 1987, convertito con legge 4 novembre 1987, n. 460, che dispone nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonche' sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricolo; Tenuto conto che la legge n. 164 del 10 febbraio 1992, relativa alla nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini, prevede agli articoli 14 e 15 la denuncia ai competenti uffici regionali delle superfici vitate e la costituzione degli albi dei vigneti per i vini a DO e degli elenchi delle vigne per i vini ad IGT; Tenuto conto che il decreto ministeriale del 1 agosto 1995, relativo all'adozione dei nuovi modelli di dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vino, prevede l'adozione di un apposito modello per la dichiarazione delle informazioni relative alle superfici vitate delle aziende in sostituzione dell'apposito quadro B della precedente modulistica della dichiarazione vitivinicola; Considerata la necessita' di conoscere con esattezza la superficie vitata delle aziende e dei propri fornitori, in relazione all'articolo 13 del regolamento CE n. 1294/96 del 4 luglio 1996, che prevede l'abbattimento degli importi degli aiuti previsti dagli articoli 32, 38, 41, 45 e 46 del regolamento CEE n. 822/87, qualora si riscontrino inesattezze nell'indicazione della resa per ettaro della dichiarazione vitivinicola; Considerata la necessita' di attivare una procedura che consenta di verificare con continuita' le informazioni in possesso dello schedario viticolo nazionale cosi' da consentire, come previsto dal regolamento CEE n. 649/87, un regolare aggiornamento del "fascicolo aziendale" di ciascun viticoltore; Considerata la necessita' di armonizzare su scala nazionale il livello di conoscenza del settore viticolo, consentendo, ai diversi organismi preposti alla gestione del settore, ognuno per le sue competenze, di disporre di uno strumento integrato che sia di ausilio nella gestione delle procedure di estirpazione, reimpianto e nuovo impianto di superfici vitate; Considerata l'opportunita' di procedere ad un aggiornamento delle iscrizioni presenti negli albi dei vigneti per i vini a DO e negli elenchi delle vigne per i vini ad IGT per uniformare gli estremi anagrafici delle aziende iscritte con i nominativi dei conduttori dei vigneti dello Schedario viticolo e per verificare gli estremi catastali delle superfici iscritte; Vista la relazione della Direzione generale n. 10142/S del 13 novembre 1997; Delibera: Art. 1. Il modello di dichiarazione delle superfici vitate per dettagliarne le caratteristiche strutturali ed eventualmente per richiederne l'inserimento negli albi dei vigneti a DO e/o negli elenchi delle vigne a IGT e' presentato da persone fisiche o giuridiche, in appresso denominate "conduttori", che coltivano un vigneto. Il modello della dichiarazione delle superfici vitate, in appresso denominata "dichiarazione", e le relative istruzioni di compilazione, ai sensi del decreto ministeriale 1 agosto 1995, sono contenute in allegato alla presente delibera. Ai sensi dell'art. 1, punto 2 Reg. CE 1294/96, sono dispensati dall'obbligo di dichiarazione i conduttori: le cui aziende comprendono meno di 10 are di vigneto e la cui produzione non e' stata e non sara', neppure in parte, commercializzata sotto qualsiasi forma.