Art. 2.
  La  dichiarazione  deve  essere  compilata  in  tre copie su modulo
tipografico fornito  gratuitamente  dall'A.I.M.A.  e  deve  pervenire
entro il 31 marzo 1998 ai seguenti organi competenti:
   A.I.M.A. (il modello originale);
   regione o provincia autonoma (la prima copia);
   la   terza   copia   della   dichiarazione   resta  al  conduttore
dell'azienda.
  Qualora  i  dichiaranti  intendano  avvalersi  dell'ausilio   delle
Organizzazioni  professionali  agricole  per  la  compilazione  delle
dichiarazioni  e  per  eventuali  adempimenti   successivi   dovranno
conferire  alle  stesse apposito mandato con rappresentanza in nome e
per conto del produttore interessato.
  La  trasmissione  della  documentazione  dovra'  essere  effettuata
direttamente all'A.I.M.A. utilizzando l'apposita busta preintestata o
per il tramite delle Organizzazioni professionali agricole.
  La   dichiarazione  dovra'  rispecchiare  nei  dati  la  situazione
aziendale al 1 settembre 1997 (ai sensi dell'art. 1, punto 6 del Reg.
CEE 822/87) e dovra' avere ambito provinciale;  quindi,  per  aziende
viticole i cui vigneti ricadono nel territorio di due o piu' province
dovranno essere compilate piu' dichiarazioni separate.