Art. 2. La dichiarazione deve essere compilata in tre copie su modulo tipografico fornito gratuitamente dall'A.I.M.A. e deve pervenire entro il 31 marzo 1998 ai seguenti organi competenti: A.I.M.A. (il modello originale); regione o provincia autonoma (la prima copia); la terza copia della dichiarazione resta al conduttore dell'azienda. Qualora i dichiaranti intendano avvalersi dell'ausilio delle Organizzazioni professionali agricole per la compilazione delle dichiarazioni e per eventuali adempimenti successivi dovranno conferire alle stesse apposito mandato con rappresentanza in nome e per conto del produttore interessato. La trasmissione della documentazione dovra' essere effettuata direttamente all'A.I.M.A. utilizzando l'apposita busta preintestata o per il tramite delle Organizzazioni professionali agricole. La dichiarazione dovra' rispecchiare nei dati la situazione aziendale al 1 settembre 1997 (ai sensi dell'art. 1, punto 6 del Reg. CEE 822/87) e dovra' avere ambito provinciale; quindi, per aziende viticole i cui vigneti ricadono nel territorio di due o piu' province dovranno essere compilate piu' dichiarazioni separate.