Art. 6. La verifica delle dichiarazioni vitivinicole e degli aiuti I dati di struttura delle superfici vitate, che i conduttori avranno cura di aggiornare costantemente tramite gli appositi modelli dichiarativi di cui all'articolo 5, confluiranno nello schedario viticolo nazionale per il completamento del fascicolo aziendale previsto dal Reg. CEE 649/87. Sulla base della superficie vitata dedotta dal fascicolo aziendale, il sistema informativo A.I.M.A. procedera' ad una verifica sistematica delle superfici di origine delle uve e dei prodotti a monte del vino indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali delle aziende interessate agli aiuti previsti dagli articoli 32, 38, 41, 45 e 46 del regolamento CEE 822/87 e di tutti i loro fornitori. Qualora si riscontrino incongruenze di compilazione della dichiarazione vitivinicola tali da condurre ad una sottovalutazione della resa per ettaro nell'ambito della dichiarazione vitivinicola del richiedente l'aiuto o in quelle dei suoi fornitori, verranno applicate le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento CE 1294/96 nei confronti del richiedente l'aiuto.