Art. 6.
     La verifica delle dichiarazioni vitivinicole e degli aiuti
  I  dati  di  struttura  delle  superfici  vitate,  che i conduttori
avranno cura di aggiornare costantemente tramite gli appositi modelli
dichiarativi di cui  all'articolo  5,  confluiranno  nello  schedario
viticolo  nazionale  per  il  completamento  del  fascicolo aziendale
previsto dal Reg. CEE 649/87.
  Sulla base della superficie vitata dedotta dal fascicolo aziendale,
il  sistema  informativo  A.I.M.A.   procedera'   ad   una   verifica
sistematica  delle  superfici  di  origine delle uve e dei prodotti a
monte del vino  indicate  nelle  dichiarazioni  vitivinicole  annuali
delle  aziende interessate agli aiuti previsti dagli articoli 32, 38,
41, 45 e 46 del regolamento CEE 822/87 e di tutti i loro fornitori.
  Qualora  si  riscontrino   incongruenze   di   compilazione   della
dichiarazione  vitivinicola  tali da condurre ad una sottovalutazione
della resa per ettaro nell'ambito  della  dichiarazione  vitivinicola
del  richiedente  l'aiuto  o  in  quelle dei suoi fornitori, verranno
applicate le disposizioni di cui all'articolo 13 del  regolamento  CE
1294/96 nei confronti del richiedente l'aiuto.