Art. 7. Le sanzioni La mancata o incompleta presentazione della dichiarazione di cui alla presente disciplina o il mancato aggiornamento dei dati, qualora dovessero intervenire successive variazioni, comportano l'impossibilita' di mantenere aggiornato il fascicolo aziendale e quindi, in base all'articolo precedente, l'impossibilita' di verificare le superfici di produzione e le rese; pertanto saranno applicate le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento CE 1294/96. L'A.I.M.A, all'atto della ricezione di una domanda di aiuto comunitario, di cui al regolamento CEE 822/87, verifichera' l'avvenuta presentazione della dichiarazione delle superfici vitate del richiedente l'aiuto e dei suoi fornitori. In caso venga riscontrata l'omessa dichiarazione delle superfici vitate, l'A.I.M.A. provvedera' alla relativa comunicazione agli uffici della repressione frodi per gli adempimenti di propria competenza. Roma, 26 novembre 1997 Il commissario straordinario del Governo: Ricciardi