Art. 7.
                             Le sanzioni
  La  mancata  o  incompleta presentazione della dichiarazione di cui
alla presente disciplina o il mancato aggiornamento dei dati, qualora
dovessero    intervenire    successive     variazioni,     comportano
l'impossibilita'  di  mantenere  aggiornato  il fascicolo aziendale e
quindi,  in  base  all'articolo   precedente,   l'impossibilita'   di
verificare  le  superfici  di  produzione e le rese; pertanto saranno
applicate le disposizioni di cui all'articolo 13 del  regolamento  CE
1294/96.
  L'A.I.M.A,  all'atto  della  ricezione  di  una  domanda  di  aiuto
comunitario,  di  cui  al  regolamento   CEE   822/87,   verifichera'
l'avvenuta  presentazione  della dichiarazione delle superfici vitate
del richiedente l'aiuto e dei suoi fornitori.
  In caso venga riscontrata l'omessa  dichiarazione  delle  superfici
vitate,  l'A.I.M.A.  provvedera'  alla  relativa  comunicazione  agli
uffici  della  repressione  frodi  per  gli  adempimenti  di  propria
competenza.
   Roma,  26  novembre 1997 Il commissario straordinario del Governo:
Ricciardi