IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento del territorio
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972,
n.  650, relativo  al perfezionamento  e alla  revisione del  sistema
catastale e, in particolare, gli articoli 3, 4 e 14 recanti norme per
le volture catastali;
  Vista la legge 27 febbraio 1985,  n. 52, recante modifiche al libro
sesto del codice  civile e norme di servizio  ipotecario in relazione
all'introduzione  di  un  sistema di  elaborazione  automatica  nelle
conservatorie  dei  registri  immobiliari   e,  in  particolare,  gli
articoli 16 e 17;
  Vista  la legge  29  ottobre 1991,  n. 358,  recante  norme per  la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
  Visto il  regolamento degli  uffici e  del personale  del Ministero
delle finanze, approvato con  decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n. 287;
  Visto l'art. 2, comma 1-septies  del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n. 16, convertito,  con modificazioni, nella legge 24  marzo 1993, n.
75,  con  il  quale  e'  stato  disposto  che  le  volture  catastali
dipendenti da  atti civili, giudiziari ed  amministrativi, soggetti a
trascrizione  che danno  origine a  mutazione di  diritti censiti  in
catasto,   sono   eseguite  automaticamente   mediante   elaborazione
elettronica dei dati contenuti  nelle note di trascrizione presentate
alle  conservatorie  dei  registri  immobiliari i  cui  servizi  sono
meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52;
  Visto l'art. 2 del decreto ministeriale  19 aprile 1994, n. 701, di
attuazione dell'art. 2, comma  1-septies del decreto-legge 23 gennaio
1993,  n. 16,  convertito, con  modificazioni, nella  legge 24  marzo
1993, n.  75, con  il quale  e' stabilito  che con  provvedimento del
direttore generale  del Dipartimento del territorio  viene fissata la
data  a  partire  dalla  quale le  volture  catastali  sono  eseguite
automaticamente e vengono disciplinate  le condizioni per l'esenzione
dall'obbligo di  presentazione delle  domande di voltura  relative ai
suddetti  atti, di  cui  agli articoli  3,  4 e  14  del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;
  Visto il  decreto del  Ministro delle finanze,  di concerto  con il
Ministro  di  grazia  e  giustizia, 10  marzo  1995,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario n.  40 alla  Gazzetta  Ufficiale n.  79 del  4
aprile  1995, recante  approvazione  della  nuova automazione,  delle
nuove   procedure,  dei   nuovi  modelli   concernenti  la   nota  di
trascrizione, di  iscrizione e la  domanda di annotazione e  le nuove
specifiche tecniche per la redazione  di note su supporto informatico
e per la trasmissione di note per via telematica;
  Visto l'art. 10, comma 16 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, con
il quale  sono state apportate  modifiche all'art. 4 del  decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;
  Ravvisata  la   necessita'  di   disciplinare  le   condizioni  per
l'esenzione dall'obbligo  di presentazione delle domande  di voltura,
prima  di  stabilire  per  ciascun ufficio,  con  successivi  decreti
direttoriali, la  data a  partire dalla  quale le  volture catastali,
sono eseguite automaticamente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La  voltura catastale,  relativa ad  atti civili,  giudiziari ed
amministrativi,  soggetti  a  trascrizione   presso  gli  uffici  del
territorio o le conservatorie  dei registri immobiliari meccanizzati,
e' eseguita  automaticamente con  le modalita', condizioni  e termini
previsti nel presente provvedimento.
  2.  Per ottenere  l'esecuzione della  voltura catastale  in maniera
automatica,  colui  che  richiede  la  trascrizione  e'  obbligato  a
presentare  la  relativa  nota  su  supporto  informatico,  ai  sensi
dell'art.  3 del  decreto 10  marzo 1995  emanato dal  Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
  3. Qualora non vi sia  concordanza tra la situazione indicata nella
nota di trascrizione,  relativamente ai soggetti, agli  immobili o ad
entrambi, rispetto  a quella  presente nelle  scritture e  negli atti
catastali,  la parte  che  richiede la  trascrizione  e' obbligata  a
presentare,  su  supporto  informatico, apposito  foglio  informativo
conforme  alle caratteristiche  tecniche  riportate nell'allegato  al
presente  decreto  e  redatto   secondo  le  istruzioni  emanate  dal
dipartimento del territorio.
  4. Ai  fini dell'esecuzione della voltura  catastale, con modalita'
automatiche,  devono  essere   altresi'  rispettate  le  disposizioni
contenute negli  articoli 1, comma  8 e 2,  comma 3, del  decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.