Art. 4.
  1. Con  successivi decreti del direttore  generale del Dipartimento
del  territorio,  viene stabilita  per  ciascun  ufficio, la  data  a
partire dalla  quale le  volture catastali  relative ad  atti civili,
giudiziari ed  amministrativi sono eseguite automaticamente,  in base
alle   modalita'  indicate   e   nei  casi   previsti  dal   presente
provvedimento.