IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento del territorio
  Visto l'art. 2, comma 1-septies  del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n. 16, convertito,  con modificazioni, nella legge 24  marzo 1993, n.
75,  con  il  quale  e'  stato  disposto  che  le  volture  catastali
dipendenti da  atti civili, giudiziari ed  amministrativi, soggetti a
trascrizione  che danno  origine a  mutazione di  diritti censiti  in
catasto,   sono   eseguite  automaticamente   mediante   elaborazione
elettronica dei dati contenuti  nelle note di trascrizione presentate
alle  conservatorie  dei  registri  immobiliari i  cui  servizi  sono
meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52;
  Visto l'art. 2 del decreto ministeriale  19 aprile 1994, n. 701, di
attuazione dell'art. 2, comma  1-septies del decreto-legge 23 gennaio
1993,  n. 16,  convertito, con  modificazioni, nella  legge 24  marzo
1993, n.  75, con  il quale  e' stabilito  che con  provvedimento del
direttore generale  del dipartimento del territorio  viene fissata la
data  a  partire  dalla  quale le  volture  catastali  sono  eseguite
automaticamente e vengono disciplinate  le condizioni per l'esenzione
dall'obbligo di  presentazione delle  domande di voltura  relative ai
suddetti  atti, di  cui  agli articoli  3,  4 e  14  del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;
  Visto  il decreto  dirigenziale, emanato  il 23  dicembre 1997  dal
direttore  generale del  Dipartimento del  territorio, in  attuazione
dell'art. 2 del  decreto ministeriale 19 aprile 1994, n.  701, con il
quale  vengono  dettate  le  modalita' di  esecuzione  della  voltura
automatica e di esenzione dall'obbligo di presentazione della voltura
in catasto;
  Considerato  che   la  data  di  attivazione   della  procedura  di
esecuzione  automatica  della  voltura catastale  e'  stabilita,  per
ciascun ufficio, con decreto  dirigenziale del direttore generale del
Dipartimento del territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La procedura di esecuzione automatica delle volture catastali per i
beni siti nei  comuni delle province di Bari,  Milano, Pisa, Potenza,
Ravenna  e   Venezia,  sulla   base  delle  corrispondenti   note  di
trascrizione,   eseguite  presso   le   conservatorie  dei   registri
immobiliari  di  Bari,  Ravenna  e Venezia,  presso  gli  uffici  del
territorio di  Pisa e Potenza,  nonche' presso le  circoscrizioni dei
registri  immobiliari  di  Milano  1  e  Milano  2  dell'ufficio  del
territorio  di  Milano,  entra  in vigore  dopo  quindici  giorni  la
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.