IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del territorio Visto l'art. 2, comma 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale e' stato disposto che le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari ed amministrativi, soggetti a trascrizione che danno origine a mutazione di diritti censiti in catasto, sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52; Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, di attuazione dell'art. 2, comma 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale e' stabilito che con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio viene fissata la data a partire dalla quale le volture catastali sono eseguite automaticamente e vengono disciplinate le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di presentazione delle domande di voltura relative ai suddetti atti, di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650; Visto il decreto dirigenziale, emanato il 23 dicembre 1997 dal direttore generale del Dipartimento del territorio, in attuazione dell'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, con il quale vengono dettate le modalita' di esecuzione della voltura automatica e di esenzione dall'obbligo di presentazione della voltura in catasto; Considerato che la data di attivazione della procedura di esecuzione automatica della voltura catastale e' stabilita, per ciascun ufficio, con decreto dirigenziale del direttore generale del Dipartimento del territorio; Decreta: Art. 1. La procedura di esecuzione automatica delle volture catastali per i beni siti nei comuni delle province di Bari, Milano, Pisa, Potenza, Ravenna e Venezia, sulla base delle corrispondenti note di trascrizione, eseguite presso le conservatorie dei registri immobiliari di Bari, Ravenna e Venezia, presso gli uffici del territorio di Pisa e Potenza, nonche' presso le circoscrizioni dei registri immobiliari di Milano 1 e Milano 2 dell'ufficio del territorio di Milano, entra in vigore dopo quindici giorni la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.