Art. 2.
  1.  Nella zona  di mare  indicata all'art.  1 e'  vietata qualsiasi
attivita' di pesca, sia professionale  che sportiva, la balneazione e
il  transito di  qualsiasi nave,  tranne  quelle di  servizio per  la
vigilanza,  per  lo  studio  e  la ricerca,  adibite  ai  servizi  di
collegamento o alla necessita' dei residenti sull'isola di Pianosa.
  2. L'ente  di gestione del Parco  nazionale dell'arcipelago toscano
provvede  a  rilasciare  le  eventuali autorizzazioni  in  deroga  ai
divieti di cui al comma 1.