(all. 1 - art. 1)
                REGOLAMENTO CONCERNENTE LA REDAZIONE
             DEI PROSPETTI INFORMATIVI PER L'AMMISSIONE
              DI STRUMENTI FINANZIARI ALLE NEGOZIAZIONI
                  IN BORSA E NEL MERCATO RISTRETTO
                              TITOLO I
                        DISPOSIZIONI GENERALI
                               Art. 1
                            (Definizioni)
1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento:
"Ammissione alla quotazione"   indica l'ammissione alla quotazione
                               ufficiale in borsa e alle negoziazioni
                               nel mercato ristretto
"Direttiva 80/390"             indica la direttiva n. 80/390/CEE del
                               17 marzo 1980 "Coordinamento delle
                               condizioni di redazione, controllo e
                               diffusione del prospetto da pubblicare
                               per l'ammissione di valori mobiliari
                               alla quotazione ufficiale di una borsa
                               valori" e successive modificazioni
"Consob"                       indica la Commissione Nazionale per le
                               Societa' e la Borsa
"Borsa Italiana"               indica la societa' di gestione Borsa
                               Italiana S.p.A.
"Sponsor"                      indica l'intermediario che collabora
                               con l'emittente nella procedura di
                               ammissione degli strumenti finanziari
                               ai fini di un ordinato svolgimento
                               della stessa.
"Obbligazioni strutturate"     indica quei titoli obbligazionari il
                               cui rimborso o la cui remunerazione
                               viene indicizzata all'andamento dei
                               prezzi di una attivita' finanziaria.
"Covered warrant"              indica quei contratti che conferiscono
                               al possessore la facolta' di
                               acquistare o di vendere alla o entro
                               la data di scadenza un certo
                               quantitativo di strumenti finanziari a
                               un prezzo prestabilito ovvero, nel
                               caso di contratti per i quali e'
                               prevista la liquidazione monetaria, di
                               incassare una somma di denaro
                               determinata come differenza tra il
                               prezzo di liquidazione dello strumento
                               finanziario oggetto del contratto e il
                               prezzo di esercizio, ovvero come
                               differenza tra il prezzo di esercizio
                               e il prezzo di liquidazione dello
                               strumento finanziario oggetto del
                               contratto.
                               Art. 2
              (Ambito di applicazione del regolamento)
1.  Il  presente regolamento disciplina i contenuti e le modalita' di
pubblicazione del prospetto informativo e della nota informativa  per
l'ammissione alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari:
- azioni, certificati rappresentativi di azioni;
- obbligazioni;
- warrant e altri titoli ad essi assimilabili;
-  certificati  rappresentativi  di  quote  di  fondi di investimento
chiusi;
- covered warrant;
- obbligazioni strutturate;
- titoli obbligazionari di enti locali
                              TITOLO II
         PROCEDURA RELATIVA AL NULLA OSTA ALLA PUBBLICAZIONE
                      DEL PROSPETTO INFORMATIVO
                               Art. 3
      (Prospetto informativo per l'ammissione alla quotazione)
1. Prima dell'inizio delle negoziazioni l'emittente deve  predisporre
e pubblicare un prospetto informativo. La pubblicazione del prospetto
e' soggetta al nulla osta della Consob che ne verfiica la conformita'
alle norme del presente regolamento.
                               Art. 4
              (Domanda di nulla osta alla pubblicazione
                     del prospetto informativo)
1.  La  domanda  di  nulla  osta  alla  pubblicazione  del  prospetto
informativo di ammissione  alla  quotazione,  con  l'indicazione  dei
documenti    allegati,    deve    essere   presentata   alla   Consob
contestualmente  all'inoltro  della  domanda   di   ammissione   alla
quotazione   alla   Borsa   Italiana.   Essa   e'   corredata   della
documentazione indicata:
- nell'Allegato A) qualora si tratti di  ammissione  alla  quotazione
ufficiale in borsa
-  nell'Allegato C) qualora si tratti di ammissione alle negoziazioni
nel mercato ristretto
2.  La  domanda  di  nulla  osta  alla  pubblicazione  del  prospetto
informativo relativo a strumenti finanziari emessi da soggetti aventi
altri  strumenti  finanziari  gia'  quotati presso uno o piu' mercati
regolamentati nazionali, con l'indicazione  dei  documenti  allegati,
deve  essere presentata alla Consob contestualmente all'inoltro della
domanda di ammissione alla quotazione ufficiale alla Borsa  Italiana.
Essa e' corredata della documentazione indicata:
-  nell'Allegato  B)  qualora si tratti di ammissione alla quotazione
ufficiale in borsa;
- nell'Allegato D) qualora si tratti di ammissione alle  negoziazioni
nel mercato ristretto;
3.  Se  i  documenti  da allegare sono gia' acquisiti agli atti della
Consob, gli emittenti possono limitarsi  a  richiamarli  dichiarando,
sotto  la  propria  responsabilita',  che  nessuna  modificazione  e'
intervenuta.
4. La domanda deve inoltre  essere  corredata  da  una  dichiarazione
dell'emittente  e,  ove  presente,  dello Sponsor, che attesti che il
prospetto informativo contiene tutte le informazioni rilevanti di cui
all'art. 5, comma 2.
5. La domanda, redatta in  duplice  copia  su  carta  semplice,  deve
essere   sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell'emittente  e
depositata presso gli Uffici della  Consob  ovvero  inviata  mediante
raccomandata A/R; copia della domanda viene restituita per ricevuta.
                               Art. 5
               (Modalita' di redazione del prospetto)
1. Il prospetto deve essere redatto in una forma che ne renda agevole
l'analisi  e  la comprensione e deve contenere almeno le informazioni
previste negli schemi di cui all'Allegato E).
2. Il prospetto deve in ogni caso contenere le  informazioni  che,  a
seconda   delle   caratteristiche   degli   strumenti   finanziari  e
dell'emittente, sono necessarie  affinche'  gli  investitori  possano
formulare   un  giudizio  fondato  sulla  situazione  patrimoniale  e
finanziaria, sui risultati economici e sull'evoluzione dell'attivita'
dell'emittente, nonche' sugli strumenti finanziari e sui  diritti  ad
essi connessi. Nel caso di ammissione di titoli obbligazionari emessi
da enti locali il prospetto deve contenere le informazioni necessarie
affinche'   gli   investitori  possano  valutare  con  fondatezza  la
continuita' e la regolarita'  della  gestione  degli  enti  medesimi,
nonche' i diritti connessi con gli strumenti finanziari.
3.  Qualora  alcune rubriche contenute negli schemi di cui al comma 1
si  rivelino  inadeguate  all'attivita'  o   alla   forma   giuridica
dell'emittente,  questi  deve  elaborare,  mediante adattamento delle
rubriche  in  questione,  un  prospetto  che  contenga   informazioni
equivalenti.
4.  Con  la  sottoscrizione dell'apposita dichiarazione contenuta nel
prospetto, l'emittente  assume  la  responsabilita'  in  ordine  alla
completezza  e  veridicita'  dei  dati  e  delle  notizie  di propria
pertinenza nonche' di ogni altro dato  o  notizia  che  e'  tenuto  a
conoscere  e  a  verificare.  La predetta dichiarazione deve altresi'
essere sottoscritta dal presidente del collegio sindacale di ciascuna
delle societa' interessate.
5. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, la Consob puo'  richiedere
che  il  prospetto  contenga ulteriori dati e notizie e che indichi i
rischi generici o specifici inerenti l'  emittente  e  l'investimento
proposto.
6. La Consob puo' dispensare l'emittente dall'includere nel prospetto
alcune  informazioni  previste dagli schemi di cui al comma 1 qualora
ricorra una delle seguenti circostanze:
 a) le informazioni  presentino  un'importanza  trascurabile  per  la
valutazione   della   situazione   patrimoniale  e  finanziaria,  dei
risultati economici e dell'evoluzione dell'attivita' dell'emittente;
 b) la divulgazione delle informazioni  sia  contraria  all'interesse
pubblico;
 c) i responsabili del prospetto oppongano che dalla pubblicazione di
dette  informazioni  puo'  derivare grave danno all'emittente, sempre
che la mancanza della pubblicazione non rischi di indurre  in  errore
il pubblico su fatti e circostanze essenziali.
7.  La  Consob  puo'  richiedere  che  gli  eventuali  dati contabili
contenuti nel prospetto, successivi all'ultimo bilancio  certificato,
siano  assoggettati  a  verifica  da  parte  della  societa'  che  ha
provveduto alla certificazione dell'ultimo bilancio.
8. In caso di ammissione di obbligazioni anche strutturate emesse  da
enti  creditizi  e  da  enti sovranazionali, nonche' di ammissione di
covered warrant, qualora  nei  dodici  mesi  precedenti  la  data  di
presentazione  della  domanda  di  nulla  osta alla pubblicazione del
prospetto di ammissione sia stato pubblicato in Italia da parte dello
stesso emittente un prospetto informativo redatto in conformita' agli
schemi  di  cui  al comma 1 e relativo all'ammissione a quotazione di
strumenti finanziari emessi dal medesimo emittente, quest'ultimo puo'
redigere  un  supplemento   al   citato   prospetto   contenente   le
informazioni   riguardanti   le   caratteristiche   degli   strumenti
finanziari oggetto della nuova emissione e  gli  eventi  verificatisi
successivamente  alla  data  di  deposito  del  prospetto che possono
influire sulla valutazione degli strumenti finanziari da ammettere  a
quotazione.   Il  supplemento  deve  far  riferimento  al  precedente
prospetto informativo ed indicare i luoghi dove esso e'  disponibile.
Tale  procedura e' consentita fino al momento dell'approvazione di un
nuovo bilancio di esercizio.
                               Art. 6
                    (Emittenti di diritto estero)
1. Il nulla osta alla  pubblicazione  del  prospetto  informativo  di
ammissione   a  quotazione  di  strumenti  finanziari  emessi  da  un
emittente estero e'  altresi'  subordinato  all'assunzione  da  parte
dell'emittente   dell'impegno   alla   sostanziale  osservanza  delle
disposizioni contenute nel presente regolamento e di ogni altra norma
ad essi applicabile disciplinante le  informazioni  da  fornire  alla
Consob e al mercato.
2.  La  Consob puo' stabilire per singoli emittenti, tenuto conto dei
rispettivi  ordinamenti,  modalita'  e  termini  diversi  da   quelli
previsti  in  via generale per l'osservanza delle disposizioni di cui
al comma precedente.
                               Art. 7
           (Certificati rappresentativi di quote di fondi
                 di investimento immobiliare chiusi)
1. Per l'ammissione a quotazione di  certificati  rappresentativi  di
quote  di  fondi  di  investimento  immobiliare  chiusi,  deve essere
redatta una nota informativa in conformita' allo schema n. 9  di  cui
all'Allegato E).
                               Art. 8
              (Esenzione dalla redazione del prospetto)
1.  Qualora  nei  sei  mesi precedenti la data di presentazione della
domanda di nulla osta alla pubblicazione del prospetto di  ammissione
di  uno  strumento  finanziario  sia  stato  pubblicato  un prospetto
relativo ad un'offerta pubblica di vendita, di  sottoscrizione  o  di
scambio  del  medesimo strumento finanziario, contenente informazioni
equivalenti a quelle del prospetto di cui all'Allegato E), la  Consob
puo'  consentire,  in luogo della redazione di un nuovo prospetto per
l'ammissione alla quotazione, la redazione, secondo le  modalita'  da
essa  di volta in volta stabilite, di una nota informativa contenente
l'aggiornamento dei  dati  e  delle  notizie  gia'  pubblicati  e  le
eventuali  integrazioni riguardanti eventi significativi verificatisi
dopo la pubblicazione del prospetto relativo all'offerta pubblica.
2. Qualora la domanda di nulla osta alla pubblicazione del  prospetto
di  ammissione  riguardi  uno strumento finanziario gia' ammesso alla
negoziazione nel mercato ristretto da almeno due  anni,  e  allorche'
sia   stato   pubblicato   in   precedenza  un  prospetto  contenente
informazioni equivalenti  a  quelle  previste  nell'Allegato  E),  la
Consob  puo'  esentare  l'emittente dall'obbligo di redigere un nuovo
prospetto ovvero consentire la redazione di un prospetto semplificato
secondo le modalita' da essa di volta in volta stabilite.
3.  In caso di ammissione a quotazione di certificati rappresentativi
di quote di fondi di investimento mobiliare chiusi,  qualora  tra  la
data  della domanda di nulla osta alla pubblicazione del prospetto di
ammissione di tali certificati e la data di chiusura dell'offerta non
siano trascorsi piu' di dodici mesi,  la  societa'  di  gestione  del
fondo  puo'  redigere, in luogo di un prospetto per l'ammissione alla
quotazione, una nota informativa da predisporre in  conformita'  allo
schema n. 8 previsto nella fattispecie dall'Allegato E).
4.  In  caso  di  ammissione  a  quotazione  di  strumenti finanziari
negoziati ufficialmente da almeno tre anni in uno o piu' Stati membri
dell'Unione Europea e qualora le Autorita' competenti di  tali  Stati
membri  abbiano  confermato  che l'emittente, negli ultimi tre anni o
per tutto il periodo in  cui  gli  strumenti  finanziari  sono  stati
negoziati  se  questo  e' inferiore a tre anni, ha adempiuto tutte le
prescrizioni  in  materia  di  informazione  e  di  ammissione   alla
quotazione  imposte  dalle  direttive  comunitarie,  l'emittente puo'
mettere a disposizione del pubblico, in luogo di un prospetto di  cui
all'Allegato  E),  una  nota  informativa conforme allo schema di cui
all'Allegato F) con la documentazione ivi indicata.
                               Art. 9
         (Ammissione alla quotazione, nulla osta al deposito
              del prospetto, inizio delle negoziazioni)
1. Entro due mesi dalla presentazione della  domanda  di  nulla  osta
alla  pubblicazione  del  prospetto  e subordinatamente alla positiva
valutazione,  da  parte  della  Borsa  Italiana,  dei  requisiti   di
ammissione  a  quotazione  la Consob comunica al richiedente il nulla
osta  al  deposito  presso  l'Archivio  Prospetti  della  Consob  del
prospetto o della nota informativa di cui agli articoli 7 e 8.
2.  Il  termine  puo'  essere  interrotto  dalla  Consob  con propria
comunicazione,  per  una  sola   volta,   al   fine   di   richiedere
modificazioni ed integrazioni al prospetto informativo. In tale caso,
a  partire  dalla  data di ricevimento della relativa documentazione,
decorre nuovamente il termine di due  mesi  per  la  concessione  del
nulla osta.
3.  Cinque  giorni prima dell'inizio delle negoziazioni il prospetto,
ovvero, nei casi previsti agli articoli 7 e 8,  la  nota  informativa
unitamente al prospetto precedentemente pubblicato, deve essere messo
gratuitamente  a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana e
presso la sede dell'emittente con l'obbligo di  consegnarne  copia  a
chiunque ne faccia richiesta. Nei casi di certificati rappresentativi
di  quote  di fondi di investimento mobiliare e immobiliare chiusi la
predetta documentazione deve essere messa a disposizione del pubblico
anche presso la sede della banca depositaria.
4. Nel caso di ammissione di strumenti finanziari emessi da  meno  di
due  anni  come  corrispettivo  di  conferimenti  in natura ovvero in
occasione di un'operazione di fusione mediante  incorporazione  o  di
scissione,  di costituzione di una nuova societa', di conferimento di
aziende o di rami di azienda e di  un'offerta  pubblica  di  scambio,
l'emittente  deve  altresi'  mettere  a  disposizione  del  pubblico,
secondo le modalita' di cui al  precedente  comma,  i  documenti  che
indicano i termini e le condizioni di tali operazioni.
5.  La  domanda  di  nulla  osta  alla pubblicazione del prospetto di
ammissione puo' essere presentata in concomitanza con  un'offerta  di
vendita   o  di  sottoscrizione  finalizzata  alla  diffusione  degli
strumenti  finanziari.  In  tal   caso   il   prospetto   informativo
predisposto   ai   sensi  del  presente  Regolamento,  opportunamente
integrato con le notizie relative all'offerta, puo' essere utilizzato
anche come prospetto informativo per la sollecitazione  del  pubblico
risparmio.
6.  Ogni  fatto  nuovo,  tale da influenzare in modo significativo la
valutazione degli strumenti finanziari, che si verifica tra  la  data
del  deposito  del  prospetto  o  della nota informativa e la data di
inizio delle negoziazioni, deve formare  oggetto  di  un  supplemento
agli  stessi,  sottoposto  alla  Consob  e  reso  pubblico secondo le
modalita' stabilite dalla Consob medesima.
                             TITOLO III
        RICONOSCIMENTO DEL PROSPETTO APPROVATO DALL'AUTORITA'
       COMPETENTE DI UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA
                               Art. 10
        (Disciplina applicabile alla redazione del prospetto
        ed Autorita' competente a deliberarne l'approvazione)
1.  Se  per  lo  stesso  strumento  finanziario   viene   presentata,
simultaneamente o a data ravvicinata alla presentazione della domanda
di  ammissione  in  Italia, una domanda di ammissione alla quotazione
ufficiale in mercati regolamentati di altri Stati membri appartenenti
all'Unione Europea, la normativa in base alla quale il prospetto deve
essere redatto e approvato e':
a) se l'emittente ha la propria sede in Italia, quella italiana;
b) se l'emittente ha  la  propria  sede  in  uno  degli  altri  Stati
appartenenti  all'Unione  Europea in cui viene presentata la domanda,
quella di tale Stato;
c) in ogni altro caso, quella italiana o quella  di  un  altro  Stato
appartenente all'Unione Europea in cui viene presentata la domanda, a
scelta dell'emittente.
                               Art. 11
                 (Progetto di prospetto informativo)
1.  Qualora,  ai  sensi di quanto previsto nell'art. 10, il prospetto
informativo debba essere redatto conformemente alla normativa vigente
in uno Stato diverso da quello italiano ed approvato dalla  Autorita'
competente   di   tale   Stato,  alla  domanda  di  nulla  osta  alla
pubblicazione del prospetto di ammissione deve  essere  allegato,  in
deroga  a  quanto  previsto  all'art.  5,  comma  1,  il  progetto di
prospetto inviato all'Autorita' competente ad approvarlo.
                               Art. 12
             (Riconoscimento del prospetto informativo)
1. La Consob autorizza la pubblicazione del prospetto informativo  di
ammissione  a  quotazione approvato da un'Autorita' estera competente
ai sensi dell'art. 10 a condizione che :
a) l'approvazione da parte della competente Autorita' estera  risulti
da  apposito certificato con l'indicazione delle eventuali dispense o
deroghe  parziali  accordate  in  applicazione  della  direttiva   n.
80/390/CEE e delle relative motivazioni;
b)  il  prospetto  sia tradotto in lingua italiana e sottoscritto dal
legale rappresentante dell'emittente che ne attesti la conformita' al
prospetto informativo approvato;
c) siano inserite notizie riguardanti il regime fiscale italiano  dei
redditi prodotti dagli strumenti finanziari;
d)  siano  indicati  i  soggetti residenti in Italia presso i quali i
portatori  degli  strumenti  finanziari  possono  esercitare  i  loro
diritti patrimoniali.
2.  La  Consob  puo'  richiedere  che  nel  prospetto  siano inseriti
ulteriori dati specifici relativi al mercato italiano.
3. Fermo quanto previsto nei commi precedenti,  la  Consob  puo'  non
riconoscere il prospetto approvato dall'Autorita' competente ai sensi
del  precedente  art.  9  qualora esso benefici di dispense o deroghe
parziali in applicazione della direttiva n. 80/390, se tali  dispense
o  deroghe  parziali  non  sono  consentite  dalla normativa italiana
ovvero  non  sussistono  in  Italia   le   stesse   circostanze   che
giustificano  le dispense o deroghe parziali accordate dall'Autorita'
che ha approvato il prospetto o, pur sussistendo tali circostanze, vi
sono condizioni che giustifichino comunque il diniego.
4. La Consob,  ove  essa  sia  competente  ai  sensi  del  precedente
articolo 10, invia alle Autorita' competenti degli altri Stati membri
appartenenti  all'Unione  Europea in cui viene richiesta l'ammissione
alla quotazione ufficiale un certificato contenente gli  elementi  di
cui al comma precedente.
                               Art. 13
          (Riconoscimento del prospetto informativo redatto
          e approvato in occasione di una offerta pubblica
            in uno Stato appartenente all'Unione Europea)
1.  La  Consob  autorizza  la pubblicazione del prospetto informativo
redatto  in  occasione  di  un'offerta  pubblica   di   vendita,   di
sottoscrizione o di scambio di strumenti finanziari effettuata in uno
Stato  appartenente  all'  Unione Europea, e approvato dall'Autorita'
competente  di  tale  Stato  quale  prospetto  per   l'ammisisone   a
quotazione a condizione che :
a)  il  prospetto  sia  redatto  in  conformita'  alla  direttiva  n.
80/390/CEE;
b) la domanda di ammissione a quotazione sia presentata nei tre  mesi
successivi all'offerta;
c)  siano  soddisfatte  le condizioni di cui ai punti a), b), c) e d)
del comma 1 dell'art. 12.
2. Alla domanda di ammissione deve essere allegato  il  prospetto  di
cui  al precedente comma, in luogo di quello previsto all'art.  5 del
presente regolamento.
3. Si applicano le disposizioni di cui al  secondo,  terzo  e  quarto
comma dell'art. 12.
                              TITOLO IV
                COOPERAZIONE FRA AUTORITA' COMPETENTI
                               Art. 14
                           (Cooperazione)
1.  Qualora la domanda di nulla osta alla pubblicazione del prospetto
di ammissione riguardi uno strumento finanziario  gia'  ammesso  alla
quotazione   ufficiale   in  mercati  regolamentati  di  altri  Stati
appartenenti all'Unione Europea da  meno  di  sei  mesi,  la  Consob,
sentite  le  autorita' competenti che hanno gia' ammesso lo strumento
finanziario alla quotazione ufficiale,  puo'  dispensare  l'emittente
dalla  redazione  di un nuovo prospetto informativo salva l'eventuale
necessita' di aggiornamento o di un supplemento  corrispondenti  alle
esigenze  proprie della normativa nazionale. Il prospetto deve essere
integralmente tradotto  in  lingua  italiana  e  sottoscritto  da  un
rappresentante legale dell'emittente che ne attesti la conformita' al
prospetto approvato da un'altra autorita' competente.
                              TITOLO V
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
                               Art. 15
                         (Entrata in vigore)
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 2 gennaio 1998.
2.  Il  presente  regolamento  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e nel Bollettino della Consob.
Documentazione  da  allegare  alla   domanda   di   nulla-osta   alla
pubblicazione  del  prospetto informativo e della nota informativa di
ammissione alla quotazione ufficiale di borsa