REGOLAMENTO CONCERNENTE LA REDAZIONE DEI PROSPETTI INFORMATIVI PER L'AMMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI ALLE NEGOZIAZIONI IN BORSA E NEL MERCATO RISTRETTO TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Definizioni) 1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento: "Ammissione alla quotazione" indica l'ammissione alla quotazione ufficiale in borsa e alle negoziazioni nel mercato ristretto "Direttiva 80/390" indica la direttiva n. 80/390/CEE del 17 marzo 1980 "Coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori" e successive modificazioni "Consob" indica la Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa "Borsa Italiana" indica la societa' di gestione Borsa Italiana S.p.A. "Sponsor" indica l'intermediario che collabora con l'emittente nella procedura di ammissione degli strumenti finanziari ai fini di un ordinato svolgimento della stessa. "Obbligazioni strutturate" indica quei titoli obbligazionari il cui rimborso o la cui remunerazione viene indicizzata all'andamento dei prezzi di una attivita' finanziaria. "Covered warrant" indica quei contratti che conferiscono al possessore la facolta' di acquistare o di vendere alla o entro la data di scadenza un certo quantitativo di strumenti finanziari a un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali e' prevista la liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dello strumento finanziario oggetto del contratto e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dello strumento finanziario oggetto del contratto. Art. 2 (Ambito di applicazione del regolamento) 1. Il presente regolamento disciplina i contenuti e le modalita' di pubblicazione del prospetto informativo e della nota informativa per l'ammissione alla quotazione dei seguenti strumenti finanziari: - azioni, certificati rappresentativi di azioni; - obbligazioni; - warrant e altri titoli ad essi assimilabili; - certificati rappresentativi di quote di fondi di investimento chiusi; - covered warrant; - obbligazioni strutturate; - titoli obbligazionari di enti locali TITOLO II PROCEDURA RELATIVA AL NULLA OSTA ALLA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO Art. 3 (Prospetto informativo per l'ammissione alla quotazione) 1. Prima dell'inizio delle negoziazioni l'emittente deve predisporre e pubblicare un prospetto informativo. La pubblicazione del prospetto e' soggetta al nulla osta della Consob che ne verfiica la conformita' alle norme del presente regolamento. Art. 4 (Domanda di nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo) 1. La domanda di nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo di ammissione alla quotazione, con l'indicazione dei documenti allegati, deve essere presentata alla Consob contestualmente all'inoltro della domanda di ammissione alla quotazione alla Borsa Italiana. Essa e' corredata della documentazione indicata: - nell'Allegato A) qualora si tratti di ammissione alla quotazione ufficiale in borsa - nell'Allegato C) qualora si tratti di ammissione alle negoziazioni nel mercato ristretto 2. La domanda di nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo relativo a strumenti finanziari emessi da soggetti aventi altri strumenti finanziari gia' quotati presso uno o piu' mercati regolamentati nazionali, con l'indicazione dei documenti allegati, deve essere presentata alla Consob contestualmente all'inoltro della domanda di ammissione alla quotazione ufficiale alla Borsa Italiana. Essa e' corredata della documentazione indicata: - nell'Allegato B) qualora si tratti di ammissione alla quotazione ufficiale in borsa; - nell'Allegato D) qualora si tratti di ammissione alle negoziazioni nel mercato ristretto; 3. Se i documenti da allegare sono gia' acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli dichiarando, sotto la propria responsabilita', che nessuna modificazione e' intervenuta. 4. La domanda deve inoltre essere corredata da una dichiarazione dell'emittente e, ove presente, dello Sponsor, che attesti che il prospetto informativo contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'art. 5, comma 2. 5. La domanda, redatta in duplice copia su carta semplice, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'emittente e depositata presso gli Uffici della Consob ovvero inviata mediante raccomandata A/R; copia della domanda viene restituita per ricevuta. Art. 5 (Modalita' di redazione del prospetto) 1. Il prospetto deve essere redatto in una forma che ne renda agevole l'analisi e la comprensione e deve contenere almeno le informazioni previste negli schemi di cui all'Allegato E). 2. Il prospetto deve in ogni caso contenere le informazioni che, a seconda delle caratteristiche degli strumenti finanziari e dell'emittente, sono necessarie affinche' gli investitori possano formulare un giudizio fondato sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sull'evoluzione dell'attivita' dell'emittente, nonche' sugli strumenti finanziari e sui diritti ad essi connessi. Nel caso di ammissione di titoli obbligazionari emessi da enti locali il prospetto deve contenere le informazioni necessarie affinche' gli investitori possano valutare con fondatezza la continuita' e la regolarita' della gestione degli enti medesimi, nonche' i diritti connessi con gli strumenti finanziari. 3. Qualora alcune rubriche contenute negli schemi di cui al comma 1 si rivelino inadeguate all'attivita' o alla forma giuridica dell'emittente, questi deve elaborare, mediante adattamento delle rubriche in questione, un prospetto che contenga informazioni equivalenti. 4. Con la sottoscrizione dell'apposita dichiarazione contenuta nel prospetto, l'emittente assume la responsabilita' in ordine alla completezza e veridicita' dei dati e delle notizie di propria pertinenza nonche' di ogni altro dato o notizia che e' tenuto a conoscere e a verificare. La predetta dichiarazione deve altresi' essere sottoscritta dal presidente del collegio sindacale di ciascuna delle societa' interessate. 5. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, la Consob puo' richiedere che il prospetto contenga ulteriori dati e notizie e che indichi i rischi generici o specifici inerenti l' emittente e l'investimento proposto. 6. La Consob puo' dispensare l'emittente dall'includere nel prospetto alcune informazioni previste dagli schemi di cui al comma 1 qualora ricorra una delle seguenti circostanze: a) le informazioni presentino un'importanza trascurabile per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria, dei risultati economici e dell'evoluzione dell'attivita' dell'emittente; b) la divulgazione delle informazioni sia contraria all'interesse pubblico; c) i responsabili del prospetto oppongano che dalla pubblicazione di dette informazioni puo' derivare grave danno all'emittente, sempre che la mancanza della pubblicazione non rischi di indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. 7. La Consob puo' richiedere che gli eventuali dati contabili contenuti nel prospetto, successivi all'ultimo bilancio certificato, siano assoggettati a verifica da parte della societa' che ha provveduto alla certificazione dell'ultimo bilancio. 8. In caso di ammissione di obbligazioni anche strutturate emesse da enti creditizi e da enti sovranazionali, nonche' di ammissione di covered warrant, qualora nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di nulla osta alla pubblicazione del prospetto di ammissione sia stato pubblicato in Italia da parte dello stesso emittente un prospetto informativo redatto in conformita' agli schemi di cui al comma 1 e relativo all'ammissione a quotazione di strumenti finanziari emessi dal medesimo emittente, quest'ultimo puo' redigere un supplemento al citato prospetto contenente le informazioni riguardanti le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della nuova emissione e gli eventi verificatisi successivamente alla data di deposito del prospetto che possono influire sulla valutazione degli strumenti finanziari da ammettere a quotazione. Il supplemento deve far riferimento al precedente prospetto informativo ed indicare i luoghi dove esso e' disponibile. Tale procedura e' consentita fino al momento dell'approvazione di un nuovo bilancio di esercizio. Art. 6 (Emittenti di diritto estero) 1. Il nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo di ammissione a quotazione di strumenti finanziari emessi da un emittente estero e' altresi' subordinato all'assunzione da parte dell'emittente dell'impegno alla sostanziale osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e di ogni altra norma ad essi applicabile disciplinante le informazioni da fornire alla Consob e al mercato. 2. La Consob puo' stabilire per singoli emittenti, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti, modalita' e termini diversi da quelli previsti in via generale per l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente. Art. 7 (Certificati rappresentativi di quote di fondi di investimento immobiliare chiusi) 1. Per l'ammissione a quotazione di certificati rappresentativi di quote di fondi di investimento immobiliare chiusi, deve essere redatta una nota informativa in conformita' allo schema n. 9 di cui all'Allegato E). Art. 8 (Esenzione dalla redazione del prospetto) 1. Qualora nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda di nulla osta alla pubblicazione del prospetto di ammissione di uno strumento finanziario sia stato pubblicato un prospetto relativo ad un'offerta pubblica di vendita, di sottoscrizione o di scambio del medesimo strumento finanziario, contenente informazioni equivalenti a quelle del prospetto di cui all'Allegato E), la Consob puo' consentire, in luogo della redazione di un nuovo prospetto per l'ammissione alla quotazione, la redazione, secondo le modalita' da essa di volta in volta stabilite, di una nota informativa contenente l'aggiornamento dei dati e delle notizie gia' pubblicati e le eventuali integrazioni riguardanti eventi significativi verificatisi dopo la pubblicazione del prospetto relativo all'offerta pubblica. 2. Qualora la domanda di nulla osta alla pubblicazione del prospetto di ammissione riguardi uno strumento finanziario gia' ammesso alla negoziazione nel mercato ristretto da almeno due anni, e allorche' sia stato pubblicato in precedenza un prospetto contenente informazioni equivalenti a quelle previste nell'Allegato E), la Consob puo' esentare l'emittente dall'obbligo di redigere un nuovo prospetto ovvero consentire la redazione di un prospetto semplificato secondo le modalita' da essa di volta in volta stabilite. 3. In caso di ammissione a quotazione di certificati rappresentativi di quote di fondi di investimento mobiliare chiusi, qualora tra la data della domanda di nulla osta alla pubblicazione del prospetto di ammissione di tali certificati e la data di chiusura dell'offerta non siano trascorsi piu' di dodici mesi, la societa' di gestione del fondo puo' redigere, in luogo di un prospetto per l'ammissione alla quotazione, una nota informativa da predisporre in conformita' allo schema n. 8 previsto nella fattispecie dall'Allegato E). 4. In caso di ammissione a quotazione di strumenti finanziari negoziati ufficialmente da almeno tre anni in uno o piu' Stati membri dell'Unione Europea e qualora le Autorita' competenti di tali Stati membri abbiano confermato che l'emittente, negli ultimi tre anni o per tutto il periodo in cui gli strumenti finanziari sono stati negoziati se questo e' inferiore a tre anni, ha adempiuto tutte le prescrizioni in materia di informazione e di ammissione alla quotazione imposte dalle direttive comunitarie, l'emittente puo' mettere a disposizione del pubblico, in luogo di un prospetto di cui all'Allegato E), una nota informativa conforme allo schema di cui all'Allegato F) con la documentazione ivi indicata. Art. 9 (Ammissione alla quotazione, nulla osta al deposito del prospetto, inizio delle negoziazioni) 1. Entro due mesi dalla presentazione della domanda di nulla osta alla pubblicazione del prospetto e subordinatamente alla positiva valutazione, da parte della Borsa Italiana, dei requisiti di ammissione a quotazione la Consob comunica al richiedente il nulla osta al deposito presso l'Archivio Prospetti della Consob del prospetto o della nota informativa di cui agli articoli 7 e 8. 2. Il termine puo' essere interrotto dalla Consob con propria comunicazione, per una sola volta, al fine di richiedere modificazioni ed integrazioni al prospetto informativo. In tale caso, a partire dalla data di ricevimento della relativa documentazione, decorre nuovamente il termine di due mesi per la concessione del nulla osta. 3. Cinque giorni prima dell'inizio delle negoziazioni il prospetto, ovvero, nei casi previsti agli articoli 7 e 8, la nota informativa unitamente al prospetto precedentemente pubblicato, deve essere messo gratuitamente a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana e presso la sede dell'emittente con l'obbligo di consegnarne copia a chiunque ne faccia richiesta. Nei casi di certificati rappresentativi di quote di fondi di investimento mobiliare e immobiliare chiusi la predetta documentazione deve essere messa a disposizione del pubblico anche presso la sede della banca depositaria. 4. Nel caso di ammissione di strumenti finanziari emessi da meno di due anni come corrispettivo di conferimenti in natura ovvero in occasione di un'operazione di fusione mediante incorporazione o di scissione, di costituzione di una nuova societa', di conferimento di aziende o di rami di azienda e di un'offerta pubblica di scambio, l'emittente deve altresi' mettere a disposizione del pubblico, secondo le modalita' di cui al precedente comma, i documenti che indicano i termini e le condizioni di tali operazioni. 5. La domanda di nulla osta alla pubblicazione del prospetto di ammissione puo' essere presentata in concomitanza con un'offerta di vendita o di sottoscrizione finalizzata alla diffusione degli strumenti finanziari. In tal caso il prospetto informativo predisposto ai sensi del presente Regolamento, opportunamente integrato con le notizie relative all'offerta, puo' essere utilizzato anche come prospetto informativo per la sollecitazione del pubblico risparmio. 6. Ogni fatto nuovo, tale da influenzare in modo significativo la valutazione degli strumenti finanziari, che si verifica tra la data del deposito del prospetto o della nota informativa e la data di inizio delle negoziazioni, deve formare oggetto di un supplemento agli stessi, sottoposto alla Consob e reso pubblico secondo le modalita' stabilite dalla Consob medesima. TITOLO III RICONOSCIMENTO DEL PROSPETTO APPROVATO DALL'AUTORITA' COMPETENTE DI UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA Art. 10 (Disciplina applicabile alla redazione del prospetto ed Autorita' competente a deliberarne l'approvazione) 1. Se per lo stesso strumento finanziario viene presentata, simultaneamente o a data ravvicinata alla presentazione della domanda di ammissione in Italia, una domanda di ammissione alla quotazione ufficiale in mercati regolamentati di altri Stati membri appartenenti all'Unione Europea, la normativa in base alla quale il prospetto deve essere redatto e approvato e': a) se l'emittente ha la propria sede in Italia, quella italiana; b) se l'emittente ha la propria sede in uno degli altri Stati appartenenti all'Unione Europea in cui viene presentata la domanda, quella di tale Stato; c) in ogni altro caso, quella italiana o quella di un altro Stato appartenente all'Unione Europea in cui viene presentata la domanda, a scelta dell'emittente. Art. 11 (Progetto di prospetto informativo) 1. Qualora, ai sensi di quanto previsto nell'art. 10, il prospetto informativo debba essere redatto conformemente alla normativa vigente in uno Stato diverso da quello italiano ed approvato dalla Autorita' competente di tale Stato, alla domanda di nulla osta alla pubblicazione del prospetto di ammissione deve essere allegato, in deroga a quanto previsto all'art. 5, comma 1, il progetto di prospetto inviato all'Autorita' competente ad approvarlo. Art. 12 (Riconoscimento del prospetto informativo) 1. La Consob autorizza la pubblicazione del prospetto informativo di ammissione a quotazione approvato da un'Autorita' estera competente ai sensi dell'art. 10 a condizione che : a) l'approvazione da parte della competente Autorita' estera risulti da apposito certificato con l'indicazione delle eventuali dispense o deroghe parziali accordate in applicazione della direttiva n. 80/390/CEE e delle relative motivazioni; b) il prospetto sia tradotto in lingua italiana e sottoscritto dal legale rappresentante dell'emittente che ne attesti la conformita' al prospetto informativo approvato; c) siano inserite notizie riguardanti il regime fiscale italiano dei redditi prodotti dagli strumenti finanziari; d) siano indicati i soggetti residenti in Italia presso i quali i portatori degli strumenti finanziari possono esercitare i loro diritti patrimoniali. 2. La Consob puo' richiedere che nel prospetto siano inseriti ulteriori dati specifici relativi al mercato italiano. 3. Fermo quanto previsto nei commi precedenti, la Consob puo' non riconoscere il prospetto approvato dall'Autorita' competente ai sensi del precedente art. 9 qualora esso benefici di dispense o deroghe parziali in applicazione della direttiva n. 80/390, se tali dispense o deroghe parziali non sono consentite dalla normativa italiana ovvero non sussistono in Italia le stesse circostanze che giustificano le dispense o deroghe parziali accordate dall'Autorita' che ha approvato il prospetto o, pur sussistendo tali circostanze, vi sono condizioni che giustifichino comunque il diniego. 4. La Consob, ove essa sia competente ai sensi del precedente articolo 10, invia alle Autorita' competenti degli altri Stati membri appartenenti all'Unione Europea in cui viene richiesta l'ammissione alla quotazione ufficiale un certificato contenente gli elementi di cui al comma precedente. Art. 13 (Riconoscimento del prospetto informativo redatto e approvato in occasione di una offerta pubblica in uno Stato appartenente all'Unione Europea) 1. La Consob autorizza la pubblicazione del prospetto informativo redatto in occasione di un'offerta pubblica di vendita, di sottoscrizione o di scambio di strumenti finanziari effettuata in uno Stato appartenente all' Unione Europea, e approvato dall'Autorita' competente di tale Stato quale prospetto per l'ammisisone a quotazione a condizione che : a) il prospetto sia redatto in conformita' alla direttiva n. 80/390/CEE; b) la domanda di ammissione a quotazione sia presentata nei tre mesi successivi all'offerta; c) siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 12. 2. Alla domanda di ammissione deve essere allegato il prospetto di cui al precedente comma, in luogo di quello previsto all'art. 5 del presente regolamento. 3. Si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 12. TITOLO IV COOPERAZIONE FRA AUTORITA' COMPETENTI Art. 14 (Cooperazione) 1. Qualora la domanda di nulla osta alla pubblicazione del prospetto di ammissione riguardi uno strumento finanziario gia' ammesso alla quotazione ufficiale in mercati regolamentati di altri Stati appartenenti all'Unione Europea da meno di sei mesi, la Consob, sentite le autorita' competenti che hanno gia' ammesso lo strumento finanziario alla quotazione ufficiale, puo' dispensare l'emittente dalla redazione di un nuovo prospetto informativo salva l'eventuale necessita' di aggiornamento o di un supplemento corrispondenti alle esigenze proprie della normativa nazionale. Il prospetto deve essere integralmente tradotto in lingua italiana e sottoscritto da un rappresentante legale dell'emittente che ne attesti la conformita' al prospetto approvato da un'altra autorita' competente. TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 15 (Entrata in vigore) 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 2 gennaio 1998. 2. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino della Consob. Documentazione da allegare alla domanda di nulla-osta alla pubblicazione del prospetto informativo e della nota informativa di ammissione alla quotazione ufficiale di borsa