IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del territorio Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che istituisce il servizio di riscossione dei tributi; Visto il regolamento di attuazione del conto fiscale, approvato con decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567; Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1993, che disciplinano, tra l'altro, l'invio al sistema informativo del Ministero delle finanze dei dati delle riscossioni in conto fiscale; Visto l'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, emanato in base alla suddetta delega, ed in particolare l'art. 1, che dispone la soppressione dei servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal dipartimento delle entrate e dal dipartimento del territorio con effetto dal 1 gennaio 1998; Visti gli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 237 del 1997 e successive modificazioni, che affida al concessionario del servizio riscossione tributi la riscossione, con le modalita' previste per il conto fiscale, delle entrate gia' riscosse dai servizi di cassa degli uffici; Visti l'art. 3, comma 1, e l'art. 4, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1997, che demandano ad apposito decreto dirigenziale l'approvazione dei modelli da utilizzare ai fini della riscossione e le modalita' e le caratteristiche di trasmissione dei relativi dati da parte dei concessionari e delle banche; Visto il testo unico delle imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; Visto il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, e la tabella delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali allegati sotto la lettera A e B; Decreta: Art. 1. 1. Per il pagamento dei tributi e degli altri proventi gia' riscossi dai servizi di cassa degli uffici del Dipartimento del territorio, ad eccezione di quelli indicati al successivo art. 2, e' utilizzato il modello approvato con il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate 9 dicembre 1997. Lo stesso modello e' utilizzato per la riscossione delle entrate di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Il decreto dirigenziale di cui sopra si applica anche per cio' che riguarda: a) la competenza territoriale per l'esecuzione dei versamenti; b) le modalita' di accredito delle somme ai concessionari da parte delle banche e di versamento alle sezioni di tesoreria provinciale da parte dei concessionari; c) la trasmissione dei dati di riscossione da parte dei concessionari e delle banche. 2. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate comunica al centro informativo del Dipartimento del territorio, anche a mezzo di collegamento telematico, i dati relativi alle operazioni di riscossione e di pagamento dei tributi di pertinenza del Dipartimento del territorio effettuate dal concessionario della riscossione.