Art. 2.
  1. Le  tasse ipotecarie e  i tributi speciali catastali,  in deroga
all'art. 1 del decreto legislativo  9 luglio 1997, n. 237, continuano
ad essere  riscosse e versate dai  servizi di cassa degli  uffici del
Dipartimento del territorio fino alla data di entrata in funzione del
nuovo sistema  di riscossione  e versamento  che sara'  stabilita con
successivo  decreto  dirigenziale,  con  le stesse  modalita'  e  con
l'osservanza delle disposizioni vigenti.
  2. Nel caso di pagamento  contestuale, per la stessa formalita', di
imposte ipotecaria  e di bollo  e di tasse ipotecarie,  queste ultime
possono essere riscosse e versate  dal concessionario del servizio di
riscossione dei  tributi nella  cui circoscrizione ha  sede l'ufficio
del  Dipartimento  del  territorio  competente e  dagli  Istituti  di
credito delegati, con le modalita' stabilite nel precedente art. 1.
  Le tasse ipotecarie  devono essere imputate e  versate nella misura
del 93%  al capo VIII,  capitolo 1400 e nella  misura del 7%  al capo
VIII, capitolo 2324.