Art. 2. 1. Le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, in deroga all'art. 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, continuano ad essere riscosse e versate dai servizi di cassa degli uffici del Dipartimento del territorio fino alla data di entrata in funzione del nuovo sistema di riscossione e versamento che sara' stabilita con successivo decreto dirigenziale, con le stesse modalita' e con l'osservanza delle disposizioni vigenti. 2. Nel caso di pagamento contestuale, per la stessa formalita', di imposte ipotecaria e di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del Dipartimento del territorio competente e dagli Istituti di credito delegati, con le modalita' stabilite nel precedente art. 1. Le tasse ipotecarie devono essere imputate e versate nella misura del 93% al capo VIII, capitolo 1400 e nella misura del 7% al capo VIII, capitolo 2324.