Art. 4.
  1.  Per la  determinazione  degli importi  da  versare per  imposte
ipotecarie e  di bollo, per  tasse ipotecarie ed,  eventualmente, per
sanzioni pecuniarie,  l'ufficio mettera'  a disposizione  un apposito
sportello, a cui il richiedente potra' rivolgersi prima di presentare
la formalita' allo sportello di accettazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 dicembre 1997
                                       Il direttore generale: Vaccari