Art. 4. 1. Per la determinazione degli importi da versare per imposte ipotecarie e di bollo, per tasse ipotecarie ed, eventualmente, per sanzioni pecuniarie, l'ufficio mettera' a disposizione un apposito sportello, a cui il richiedente potra' rivolgersi prima di presentare la formalita' allo sportello di accettazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 1997 Il direttore generale: Vaccari