Art. 2.
  1. In  sede di prima  applicazione i  programmi di cui  all'art. 1,
debitamente  approvati  dal  competente   organo  regionale  o  della
provincia autonoma, sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici e
al Ministero dell'ambiente  entro il termine di  novanta giorni dalla
data di pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Per le successive annualita' i Comitati istituzionali delle autorita'
di  bacino, ovvero  i competenti  organi  regionali per  i bacini  di
rilievo regionale,  adottano sulla base delle  proposte delle regioni
un piano triennale di attivita' ed interventi per le finalita' di cui
all'art. 1.