Art. 2. 1. In sede di prima applicazione i programmi di cui all'art. 1, debitamente approvati dal competente organo regionale o della provincia autonoma, sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero dell'ambiente entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Per le successive annualita' i Comitati istituzionali delle autorita' di bacino, ovvero i competenti organi regionali per i bacini di rilievo regionale, adottano sulla base delle proposte delle regioni un piano triennale di attivita' ed interventi per le finalita' di cui all'art. 1.