IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, per la famiglia e la solidarieta' sociale Visto l'art. 2, commi 3, 4 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39; Sentiti il CNEL, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la Conferenza Statoregioni; Considerato che e' all'esame del Parlamento il disegno di leggequadro sull'immigrazione e la condizione dello straniero in Italia presentato dal Governo il 14 febbraio scorso, il quale prevede, fra l'altro, nuovi e piu' efficaci meccanismi per la programmazione degli ingressi di cittadini extracomunitari per lavoro nel nostro Paese nonche' misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali; Considerato che le tematiche relative ad un adeguato e soddisfacente inserimento socioculturale degli stranieri immigrati trovano piu' idonea risposta nel titolo V del citato disegno di legge, che prevede all'uopo anche un apposito "Fondo nazionale per le politiche migratorie" (art. 42); Tenuto conto delle ricadute che la regolarizzazione di 247.000 beneficiari delle previsioni del decreto-legge n. 489/1995 e successive reiterazioni, ha comportato anche nel corso del 1997 sul mercato del lavoro nazionale e dei connessi ricongiungimenti familiari, con conseguente accesso al lavoro decorso il termine di un anno dall'ingresso; Tenuto conto che circa 170.000 lavoratori stranieri risultano tuttora iscritti nelle liste di collocamento, e che permangono inoltre situazioni di soggiorno irregolare; Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali (come quello turistico-alberghiero, agricolo, dell'edilizia, dell'assistenza alle persone e della collaborazione domestica), si avvalgono di manodopera straniera, a tempo determinato e indeterminato, dopo aver accertato l'indisponibilita' dell'offerta di lavoro presente sul territorio nazionale; Ritenuto che di fronte ad accertate carenze di manodopera possa utilizzarsi la previsione dell'art. 8 della legge n. 943/1986, nonche' quella richiamata all'art. 10 della stessa legge; Ferma restando la primaria esigenza di favorire, anche attraverso appropriati raccordi con le regioni e gli altri enti locali, un soddisfacente ed adeguato inserimento socioculturale degli stranieri ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1990; Considerato che nel 1998 verranno autorizzati i ricongiungimenti familiari conformi alle disposizioni contenute all'art. 4 della legge n. 943/1986; Considerato che e' stata completata la consultazione delle competenti commissioni parlamentari permanenti; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1990 sono ammessi in Italia, per l'anno 1998, i cittadini stranieri non comunitari appartenenti alle seguenti categorie: a) cittadini non comunitari chiamati ed autorizzati nominativamente a soggiornare in Italia per motivi di lavoro, anche a carattere stagionale, ai sensi e alle condizioni stabilite dall'art. 8 della legge n. 943/1986; b) familiari di cittadini non comunitari legalmente residenti in Italia ed occupati, che potranno ricongiungersi previo accertamento delle condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 943/1986.