Art. 2.
  Sono  ammessi  all'ingresso  per  lavoro a  tempo  indeterminato  e
determinato, incluso  quello stagionale, fino a  20.000 cittadini non
comunitari,   indicati  all'art.   1,  paragrafo   a),  in   funzione
dell'accertamento dell'indisponibilita'  dell'offerta di  lavoro gia'
presente sul territorio nazionale.
  Una  quota   del  totale  potra'  essere   riservata  ai  cittadini
provenienti da Paesi non appartenenti  all'Unione europea con i quali
l'Italia  abbia sottoscritto  nel corso  dell'anno intese  bilaterali
finalizzate  alla regolamentazione  dei  flussi di  ingresso e  delle
procedure  di  riammissione,  nell'ambito  delle  quali  siano  stati
definiti accordi specifici nel settore del lavoro stagionale.