Art. 2. Sono ammessi all'ingresso per lavoro a tempo indeterminato e determinato, incluso quello stagionale, fino a 20.000 cittadini non comunitari, indicati all'art. 1, paragrafo a), in funzione dell'accertamento dell'indisponibilita' dell'offerta di lavoro gia' presente sul territorio nazionale. Una quota del totale potra' essere riservata ai cittadini provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea con i quali l'Italia abbia sottoscritto nel corso dell'anno intese bilaterali finalizzate alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione, nell'ambito delle quali siano stati definiti accordi specifici nel settore del lavoro stagionale.