Art. 3.
  La  ripartizione  degli ingressi  relativi  alle  due categorie  di
lavoro   a  tempo   indeterminato   e   determinato,  rientrando   in
quest'ultima il  lavoro stagionale,  viene determinata  dal Ministero
del lavoro  secondo le esigenze concrete  del mercato. Principalmente
per il lavoro a tempo  determinato, si aggiornera' la quantificazione
delle  esigenze  e  della  disponibilita'  alla  scadenza  del  primo
semestre del 1998, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero
del  lavoro, nonche'  in funzione  delle intese  specifiche raggiunte
nell'ambito  di  accordi  bilaterali  o  multilaterali  concluse  dal
Ministero degli  affari esteri  in materia  di cooperazione  in campo
migratorio con i Paesi di maggiore emigrazione attuale o potenziale.
  Il  Ministero del  lavoro,  che potra'  utilizzare le  informazioni
disponibili presso  la banca dati istituita  nell'ambito dell'INPS in
attuazione dell'art. 3, comma 13, della  legge 8 agosto 1995, n. 335,
promuovera'  apposite deliberazioni  delle commissioni  regionali per
l'impiego.  Gli aggiornamenti  saranno definiti  secondo la  consueta
procedura di coordinamento interministeriale  di cui all'art. 2 della
legge n. 39/1990.