Art. 3. La ripartizione degli ingressi relativi alle due categorie di lavoro a tempo indeterminato e determinato, rientrando in quest'ultima il lavoro stagionale, viene determinata dal Ministero del lavoro secondo le esigenze concrete del mercato. Principalmente per il lavoro a tempo determinato, si aggiornera' la quantificazione delle esigenze e della disponibilita' alla scadenza del primo semestre del 1998, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro, nonche' in funzione delle intese specifiche raggiunte nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali concluse dal Ministero degli affari esteri in materia di cooperazione in campo migratorio con i Paesi di maggiore emigrazione attuale o potenziale. Il Ministero del lavoro, che potra' utilizzare le informazioni disponibili presso la banca dati istituita nell'ambito dell'INPS in attuazione dell'art. 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, promuovera' apposite deliberazioni delle commissioni regionali per l'impiego. Gli aggiornamenti saranno definiti secondo la consueta procedura di coordinamento interministeriale di cui all'art. 2 della legge n. 39/1990.