Art. 4. I Ministeri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero degli affari esteri, possono stabilire, in via amministrativa, che i permessi di soggiorno temporanei o nullaosta provvisori gia' concessi, per motivi umanitari, a stranieri per i quali sussistano esigenze eccezionali ed attuali di ulteriore protezione o che comunque siano impossibilitati, per motivi di riconosciuta gravita', a rimpatriare, vengano utilizzati per lo svolgimento di attivita' lavorativa o di studio.