Art. 4.
  I Ministeri dell'interno  e del lavoro e  della previdenza sociale,
sentito il Ministero  degli affari esteri, possono  stabilire, in via
amministrativa, che  i permessi  di soggiorno temporanei  o nullaosta
provvisori gia'  concessi, per  motivi umanitari,  a stranieri  per i
quali  sussistano  esigenze  eccezionali   ed  attuali  di  ulteriore
protezione  o  che  comunque  siano impossibilitati,  per  motivi  di
riconosciuta  gravita',  a  rimpatriare, vengano  utilizzati  per  lo
svolgimento di attivita' lavorativa o di studio.