IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il comma 15 dell'art. 9-quinquies della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle ca ratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di col tivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonche' delle consuetudini locali, determina per ciascuna pro vincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di mano dopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; Visto l'art. 9-quinquies, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accer tamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 de1la legge 12 marzo 1968, n. 334; Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 1971 con il quale e' stata approvata la deliberazione del 3 dicembre 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Campobasso; Vista la deliberazione del 16 gennaio 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si e' proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di be stiame, precedentemente approvati con il predetto decreto mini steriale; Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608; Decreta: I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Campobasso, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 16 gennaio 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Campobasso, ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficia le della Repubblica italiana. Roma, 15 dicembre 1997 Il Ministro: Treu