Art. 3. I dirigenti o i funzionari preposti alla direzione degli istituti centrali, delle biblioteche pubbliche statali e della discoteca di Stato dipendenti dall'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria sono delegati ad adottare i provvedimenti finali relativi ai procedimenti amministrativi e tecnici afferenti alle rispettive competenze, nei limiti dei poteri di spesa previsti dal decreto del 16 aprile 1993 di cui alle premesse, e quelli concernenti: l'accettazione di donazioni che non contemplino condizioni; le autorizzazioni di servizio volontario, dandone comunicazione all'Ufficio centrale; le autorizzazioni di interruzione del servizio nelle biblioteche pubbliche statali, dandone comunicazione all'Ufficio centrale; l'accettazione di deposito, senza condizioni, di materiale documentario da parte di persone fisiche o di enti pubblici o privati. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 ottobre 1997 Il direttore generale: Sicilia Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1997 Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 334