Art. 3.
  I dirigenti o  i funzionari preposti alla  direzione degli istituti
centrali, delle  biblioteche pubbliche  statali e della  discoteca di
Stato  dipendenti  dall'Ufficio  centrale  per  i  beni  librari,  le
istituzioni  culturali  e  l'editoria  sono delegati  ad  adottare  i
provvedimenti  finali  relativi   ai  procedimenti  amministrativi  e
tecnici afferenti  alle rispettive competenze, nei  limiti dei poteri
di  spesa  previsti dal  decreto  del  16  aprile  1993 di  cui  alle
premesse, e quelli concernenti:
  l'accettazione di donazioni che non contemplino condizioni;
  le  autorizzazioni di  servizio  volontario, dandone  comunicazione
all'Ufficio centrale;
  le autorizzazioni  di interruzione  del servizio  nelle biblioteche
pubbliche statali, dandone comunicazione all'Ufficio centrale;
  l'accettazione   di  deposito,   senza  condizioni,   di  materiale
documentario  da  parte di  persone  fisiche  o  di enti  pubblici  o
privati.
  Il  presente decreto  sara' inviato  alla  Corte dei  conti per  la
registrazione e pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 15 ottobre 1997
                                       Il direttore generale: Sicilia
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 334