IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed in particolare l'art. 3, commi 5 e 6; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed in particolare l'art. 1, comma 9; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni attribuite in materia di pubblico impiego al Presidente del Consiglio dei Ministri; Vista la tabella II - Quadri A, B, C, D - allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con la quale e' stata determinata la dotazione organica dei dirigenti del Ministero degli affari esteri, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1980, n. 1117 e dalla legge 6 febbraio 1985, n. 15; Vista la tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1990, n. 401 che istituisce i posti del ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione della promozione culturale all'estero; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1992, registro 12 Presidenza, foglio 206, con il quale sono state individuate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale dell'amministrazione degli affari esteri nelle seguenti misure riferite alle qualifiche funzionali: IX, n. 24; VIII, n. 48; VII, n. 559; VI, n. 1199; V, n. 1260; IV, n. 1530; III, n. 350 e II, n. 12, per complessive n. 4982 unita'; Vista la tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1990, n. 401 con la quale e' stata fissata la dotazione organica del personale delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri nell'Area della promozione culturale all'estero, nelle seguenti misure: IX, n. 30; VIII, n. 60 e VII, n. 160; Visti i decreti del Direttore generale del personale e dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri in data 23 marzo 1995, rettificato in data 29 maggio 1995, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1995, reg. 1 AA.EE., foglio 379, ed in data 5 aprile 1994, rettificato in data 29 maggio 1995, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1995, registro 2 AA.EE., foglio 103, con i quali si e' proceduto, in applicazione dell'art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento alla data del 31 agosto 1993, alla rideterminazione della dotazione organica provvisoria del personale dirigenziale e delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri, escluso il personale della carriera diplomatica che continua ad essere disciplinato dal proprio ordinamento di settore ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nelle seguenti misure, distinte per categorie e qualifiche: dirigente generale di livello C, n. 3; dirigente superiore amministrativo, n. 7; primo dirigente amministrativo, n. 19; primo dirigente di biblioteca, n. 1; primo dirigente di ricerca storica e diplomatica, n. 4; nona qualifica funzionale, n. 28; ottava qualifica funzionale, n. 68; settima qualifica funzionale, n. 1456; sesta qualifica funzionale, n. 102; quinta qualifica funzionale, n. 1918; quarta qualifica funzionale, n. 759; terza qualifica funzionale, n. 326; seconda qualifica funzionale, n. 12 per un complesso di 4703 unita' di cui 34 dirigenti; Considerato che, in applicazione del comma 5 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono stati rilevati i carichi di lavoro, sulla base delle metodologie ritenute congrue dal Dipartimento della funzione pubblica con note prot. UOPA/1124 del 2 agosto 1994, per la Direzione generale del personale e dell'amministrazione e prot. UOPA/2097 del 20 ottobre 1994 per la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il cui esito, con la quantificazione delle proposte di dotazioni organiche del personale, e' stato portato dal Ministro degli affari esteri a conoscenza del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato-IGOP con note n. 031/6460 del 7 marzo 1996 e n. 031/18493 del 19 luglio 1996; Atteso che alla proposta di dotazioni organiche del personale di cui alle note sopra citate, a firma del Ministro degli affari esteri, sono state apportate le modifiche indicate nel verbale in data 24 settembre 1996 della Conferenza di servizi convocata dal Ministro per la funzione pubblica con telefax n. 18601 dell'11 settembre 1996, cui hanno partecipato i rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato-IGOP e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, pervenendo, quindi, all'intesa di cui al comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 29/1993; Vista la deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti n. 129 dell'11 maggio 1995 con riferimento all'art. 5, comma 3, della legge 17 febbraio 1994, n. 121; Previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Decreta: Art. 1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero degli affari esteri (con esclusione di quello della carriera diplomatica e dell'area della promozione culturale) sono determinate secondo l'allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce i Quadri A, B, C e D della tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1980, n. 1117 e dalla legge 6 febbraio 1985 n. 15, e la tabella A annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1992, citato nella premessa.