Art. 2.
 Nell'ambito della dotazione organica complessiva del  personale  del
Ministero  degli  affari  esteri  di  cui  all'allegata tabella A, il
contingente di personale da destinare, ai sensi del comma 3 dell'art.
5 della legge 17 febbraio 1994, n. 121, alla Direzione  generale  per
la  cooperazione  allo  sviluppo,  e'  determinato secondo l'allegato
Quadro 1 della medesima tabella.