Art. 2. Nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale del Ministero degli affari esteri di cui all'allegata tabella A, il contingente di personale da destinare, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della legge 17 febbraio 1994, n. 121, alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, e' determinato secondo l'allegato Quadro 1 della medesima tabella.