Art. 2. Il medicinale di cui all'art. 1, e' erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti da thalassemia che non possono piu' avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento. Il presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 gennaio 1997 Il Ministro della sanita' Presidente della Commissione BINDI Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1997 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 10