Art. 2.
  Il  medicinale  di cui all'art. 1, e' erogabile a totale carico del
Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti da  thalassemia  che
non  possono  piu'  avvalersi  di valida alternativa terapeutica, nel
rispetto delle  condizioni  per  esso  indicate  nell'allegato  1  al
presente provvedimento.
  Il  presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la  registrazione  e  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 gennaio 1997
                      Il Ministro della sanita'
                    Presidente della Commissione
                                BINDI
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1997
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 10