Capo III
                               USCITE
                               Art. 20
             Fasi della spesa ed assunzione degli impegni
  1.  La  gestione delle  spese  segue  le  fasi dell'impegno  e  del
relativo  ordinativo,  della  liquidazione,  dell'ordinazione  e  del
pagamento.
  2. Gli impegni  di spesa a carico dei singoli  capitoli di bilancio
non   possono    superare   l'ammontare   degli    stanziamenti   dei
corrispondenti capitoli di bilancio.
  3.  Gli  impegni  di  spesa  sono  autorizzati,  nei  limiti  degli
stanziamenti, dal  consiglio, che  puo' delegare  il direttore  o chi
legittimamente la sostituisce prefissando i limiti della delega.
  4. Il  consiglio puo' porre  limiti e condizioni  all'esercizio dei
poteri di spesa del direttore o di chi legittimamente lo sostituisce.
  5.   L'ordinatore   della   spesa  ha   l'obbligo   di   comunicare
preventivamente l'impegno  da assumere all'ufficio di  ragioneria per
la registrazione di cui al successivo art. 22.
  6. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio:
  a) le  somme dovute a creditori  determinati in base alla  legge, a
contratti, o ad altro titolo giuridicamente valido;
  b)  le deliberazioni  di spesa  e le  obbligazioni delgi  organi di
governo (consiglio, direttore) o  delle persone che legittimamente li
sostituiscono  o  rappresentano,  comportanti   oneri  a  carico  del
bilancio;
  c) le spese  obbligatorie o d'ordine, per le  quali l'impegno nasce
contemporaneamente  all'atto  in  cui  viene  accertato  e  liquidato
l'importo;
    d) le spese di cui al successivo art. 24;
  e)  in generale  tutti  gli  atti comportanti  oneri  a carico  del
bilancio.
  7. Gli  impegni si riferiscono all'esercizio  finanziario in corso.
Fanno eccezione quelli relativi a:
  a) spese in conto capitale ripartite in piu' esercizi, per le quali
l'impegno  puo' estendersi  a  piu' anni  i  pagamenti devono  essere
comunque  contenuti  nei  limiti  dei  fondi  assegnati  per  ciascun
esercizio;
  b) spese  correnti per le  quali sia indispensabile, allo  scopo di
assicurare  la continuita'  del servizio,  assumere impegni  a carico
dell'esercizio successivo;
  c) spese per affitti ed  altre spese continuative e ricorrenti, per
le  quali  l'impegno  puo'  estendersi  a  piu'  esercizi  quando  il
consiglio ne riconosca la necessita' o la convenienza.
  8.  La  differenza  che  risulti  a fine  esercizio  tra  la  somma
stanziata  nei rispettivi  capitoli  di spesa  e  la somma  impegnata
costituisce economia di spesa.
  9. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio
costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi tra le passive
del conto patrimoniale.
  10. E' fatto divieto di procedere a:
  a)  qualsivoglia spesa  per  assumere e/o  pagare personale,  salvo
quanto previsto dall'art. 8, terzo  comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163;
  b) qualsivoglia erogazione di somme,  a qualunque titolo, in favore
del personale dell'Osservatorio, ad  eccezione di quanto previsto nel
comma successivo.
  11.  In relazione  al divieto  di  cui al  comma precedente,  fanno
eccezione:
  a) le indennita' dovute a  seguito di autorizzazioni a missioni dei
singoli  dipendenti   dell'Osservatorio,  di   altre  amministrazioni
statali,  e   degli  estranei   alle  amministrazioni   statali  (con
riferimento all'art. 28 della legge  18 dicembre 1973, n. 836), sulla
base dell'apposito regolamento deliberato dal consiglio;
  b) la ripartizione di eventuali proventi derivanti da prestazioni a
pagamento,  o di  compensi di  cui al  successivo art.  58, comma  3,
secondo il regolamento deliberato dal consiglio;
  c) eventuali somme dovute  nell'ambito dei principi stabiliti dalla
legge in base ai contratti collettivi o di comparto;
  d)  i   rimborsi  di   spese  effettuate  in   nome  e   per  conto
dell'Osservatorio,  previa autorizzazione  o ratifica  del direttore;
per  gli  anticipi  ed  i  rimborsi  delle  spese  sostenute  durante
l'espletamento  di  missioni,  il  consiglio  puo'  regolamentare  la
materia anche  in deroga  alle norme vigenti  per il  personale dello
Stato, in relazione a particolari e specifiche esigenze.
  11.1. Il  consiglio direttivo  determina le indennita'  di funzione
relative agli  organi dell'Osservatorio e l'ammontare  dei gettoni di
presenza relativi alle sedute degli stessi.
  12. L'affidamento a terzi, disposto motivatamente dal direttore nei
limiti e nei modi di cui  all'art. 7, comma 6 del decreto legislativo
n. 29/1993 e  del testo modificato dall'art. 5, comma  6, del decreto
legislativo n.  546/1993 fatti salvi ulteriori  limiti previsti dalla
normativa vigente, di compiti di natura amministrativa o tecnica, cui
non sia  possibile provvedere  con personale  dell'Osservatorio, deve
essere portato a  ratifica del consiglio nella  prima riunione utile.
Il consiglio  puo' porre limiti  e condizioni all'assunzione  di tali
obblighi.
   Palermo, 21 settembre 1998
                                                  Il direttore: Serio