Capo III USCITE Art. 20 Fasi della spesa ed assunzione degli impegni 1. La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno e del relativo ordinativo, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento. 2. Gli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli di bilancio non possono superare l'ammontare degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio. 3. Gli impegni di spesa sono autorizzati, nei limiti degli stanziamenti, dal consiglio, che puo' delegare il direttore o chi legittimamente la sostituisce prefissando i limiti della delega. 4. Il consiglio puo' porre limiti e condizioni all'esercizio dei poteri di spesa del direttore o di chi legittimamente lo sostituisce. 5. L'ordinatore della spesa ha l'obbligo di comunicare preventivamente l'impegno da assumere all'ufficio di ragioneria per la registrazione di cui al successivo art. 22. 6. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio: a) le somme dovute a creditori determinati in base alla legge, a contratti, o ad altro titolo giuridicamente valido; b) le deliberazioni di spesa e le obbligazioni delgi organi di governo (consiglio, direttore) o delle persone che legittimamente li sostituiscono o rappresentano, comportanti oneri a carico del bilancio; c) le spese obbligatorie o d'ordine, per le quali l'impegno nasce contemporaneamente all'atto in cui viene accertato e liquidato l'importo; d) le spese di cui al successivo art. 24; e) in generale tutti gli atti comportanti oneri a carico del bilancio. 7. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso. Fanno eccezione quelli relativi a: a) spese in conto capitale ripartite in piu' esercizi, per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' anni i pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ciascun esercizio; b) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuita' del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo; c) spese per affitti ed altre spese continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' esercizi quando il consiglio ne riconosca la necessita' o la convenienza. 8. La differenza che risulti a fine esercizio tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata costituisce economia di spesa. 9. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi tra le passive del conto patrimoniale. 10. E' fatto divieto di procedere a: a) qualsivoglia spesa per assumere e/o pagare personale, salvo quanto previsto dall'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163; b) qualsivoglia erogazione di somme, a qualunque titolo, in favore del personale dell'Osservatorio, ad eccezione di quanto previsto nel comma successivo. 11. In relazione al divieto di cui al comma precedente, fanno eccezione: a) le indennita' dovute a seguito di autorizzazioni a missioni dei singoli dipendenti dell'Osservatorio, di altre amministrazioni statali, e degli estranei alle amministrazioni statali (con riferimento all'art. 28 della legge 18 dicembre 1973, n. 836), sulla base dell'apposito regolamento deliberato dal consiglio; b) la ripartizione di eventuali proventi derivanti da prestazioni a pagamento, o di compensi di cui al successivo art. 58, comma 3, secondo il regolamento deliberato dal consiglio; c) eventuali somme dovute nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge in base ai contratti collettivi o di comparto; d) i rimborsi di spese effettuate in nome e per conto dell'Osservatorio, previa autorizzazione o ratifica del direttore; per gli anticipi ed i rimborsi delle spese sostenute durante l'espletamento di missioni, il consiglio puo' regolamentare la materia anche in deroga alle norme vigenti per il personale dello Stato, in relazione a particolari e specifiche esigenze. 11.1. Il consiglio direttivo determina le indennita' di funzione relative agli organi dell'Osservatorio e l'ammontare dei gettoni di presenza relativi alle sedute degli stessi. 12. L'affidamento a terzi, disposto motivatamente dal direttore nei limiti e nei modi di cui all'art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 29/1993 e del testo modificato dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 546/1993 fatti salvi ulteriori limiti previsti dalla normativa vigente, di compiti di natura amministrativa o tecnica, cui non sia possibile provvedere con personale dell'Osservatorio, deve essere portato a ratifica del consiglio nella prima riunione utile. Il consiglio puo' porre limiti e condizioni all'assunzione di tali obblighi. Palermo, 21 settembre 1998 Il direttore: Serio