Art. 10. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 7 non si applicano: ai contratti a premio unico le cui prestazioni si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata che risulti al servizio di contratti anche di diverso tipo; ai contratti a premio unico ricorrente, intendendo, per tale tipologia contrattuale, quelle polizze che garantiscono, mediante il pagamento di rate di premio annuali o con diversa periodicita', la costituzione di una quota di capitale con eventuale facolta', per l'assicurato, di modificare l'importo della rata di premio stessa. In tali casi il tasso massimo di interesse garantito sara' quello di cui al precedente art. 1.