Art. 10.
  Le  disposizioni di  cui ai  precedenti articoli  4, 5  e 7  non si
applicano:
  ai  contratti  a premio  unico  le  cui prestazioni  si  rivalutano
annualmente  in  base al  rendimento  di  una gestione  separata  che
risulti al servizio di contratti anche di diverso tipo;
  ai  contratti  a  premio  unico ricorrente,  intendendo,  per  tale
tipologia contrattuale, quelle polizze  che garantiscono, mediante il
pagamento di  rate di premio  annuali o con diversa  periodicita', la
costituzione di  una quota  di capitale  con eventuale  facolta', per
l'assicurato, di modificare l'importo della rata di premio stessa.
  In tali casi  il tasso massimo di interesse  garantito sara' quello
di cui al precedente art. 1.