Art. 11.
  Nella  definizione del  tasso di  interesse da  garantire l'impresa
dovra'  considerare il  rendimento effettivo  degli attivi  posseduti
posti a  copertura degli  impegni assunti  qualora lo  stesso risulti
inferiore al minore dei valori individuati nei citati articoli 1, 3 e
4.