Art. 12. Ai fini della prima applicazione delle presenti disposizioni, il tasso massimo da prendere in considerazione ai sensi degli articoli 1 e 4 nel primo periodo di riferimento e' quello che, nella scala non continua definita all'art. 1, risulta piu' prossimo ai valori relativi al mese di luglio 1998 determinati sulla base della metodologia stabilita con il provvedimento ISVAP n. 79 del 21 novembre 1995.