Art. 12.
  Ai fini  della prima  applicazione delle presenti  disposizioni, il
tasso massimo da prendere in considerazione ai sensi degli articoli 1
e 4 nel  primo periodo di riferimento e' quello  che, nella scala non
continua  definita  all'art.  1,  risulta  piu'  prossimo  ai  valori
relativi  al  mese  di  luglio  1998  determinati  sulla  base  della
metodologia  stabilita  con  il  provvedimento ISVAP  n.  79  del  21
novembre 1995.