Art. 4.
  In deroga a quanto stabilito  al precedente art. 1, e limitatamente
ai primi 8  anni della durata contrattuale, per i  contratti a premio
unico di  assicurazione non  di puro  rischio e  di capitalizzazione,
sempreche' l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la
copertura  degli impegni  assunti,  il valore  annuo posticipato  del
tasso di  interesse massimo viene misurato  e determinato mensilmente
secondo la metodologia di seguito descritta.
  All'inizio di ogni mese vengono  presi in considerazione gli ultimi
tre valori mensili noti del 75% del TMO.
  Se ciascuno di tali valori si discosta dal tasso massimo in vigore,
nello stesso segno ed in misura superiore al 15% o comunque in misura
superiore  a   mezzo  punto  percentuale,  il   nuovo  tasso  massimo
applicabile e'  pari a quello  che, nella  scala non continua  di cui
all'art. 1, risulta  piu' prossimo alla media di tali  valori, con il
limite superiore del 6%. In  caso contrario, viene mantenuto il tasso
massimo in vigore.
  Il  nuovo  tasso  massimo  dovra'  trovare  applicazione  entro  un
trimestre dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.