Art. 4. In deroga a quanto stabilito al precedente art. 1, e limitatamente ai primi 8 anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione non di puro rischio e di capitalizzazione, sempreche' l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, il valore annuo posticipato del tasso di interesse massimo viene misurato e determinato mensilmente secondo la metodologia di seguito descritta. All'inizio di ogni mese vengono presi in considerazione gli ultimi tre valori mensili noti del 75% del TMO. Se ciascuno di tali valori si discosta dal tasso massimo in vigore, nello stesso segno ed in misura superiore al 15% o comunque in misura superiore a mezzo punto percentuale, il nuovo tasso massimo applicabile e' pari a quello che, nella scala non continua di cui all'art. 1, risulta piu' prossimo alla media di tali valori, con il limite superiore del 6%. In caso contrario, viene mantenuto il tasso massimo in vigore. Il nuovo tasso massimo dovra' trovare applicazione entro un trimestre dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.