Art. 5. In deroga a quanto stabilito al precedente art. 1, per i contratti a premio unico di assicurazione non di puro rischio e di capitalizzazione, con specifica provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, il tasso di interesse annuo posticipato massimo garantito si ottiene deducendo dal rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura, la quota che verra' trattenuta dall'impresa su tale rendimento per i suddetti contratti. Detto rendimento atteso lordo degli specifici attivi a copertura dovra' risultare, in particolare: a) per i titoli di tipo "zero coupons bonds", pari al tasso di rendimento lordo effettivo; b) per i titoli che forniscono un reddito fisso o un reddito minimo garantito, non superiore a quello che si otterrebbe considerando il reinvestimento dei relativi proventi lordi al tasso massimo di cui all'art. 1. Il periodo di garanzia di tasso di interesse non potra' mai eccedere quello di scadenza degli attivi a copertura. Per il periodo successivo la garanzia finanziaria massima sara' quella indicata al precedente art. 1).