Art. 5.
  In deroga a quanto stabilito al  precedente art. 1, per i contratti
a  premio   unico  di  assicurazione   non  di  puro  rischio   e  di
capitalizzazione, con specifica provvista  di attivi per la copertura
degli  impegni  assunti,  il  tasso di  interesse  annuo  posticipato
massimo garantito  si ottiene  deducendo dal rendimento  atteso lordo
degli specifici  attivi a copertura,  la quota che  verra' trattenuta
dall'impresa su tale rendimento per i suddetti contratti.
  Detto rendimento  atteso lordo  degli specifici attivi  a copertura
dovra' risultare, in particolare:
  a) per  i titoli  di tipo  "zero coupons bonds",  pari al  tasso di
rendimento lordo effettivo;
  b) per i titoli che forniscono un reddito fisso o un reddito minimo
garantito, non superiore  a quello che si  otterrebbe considerando il
reinvestimento dei  relativi proventi lordi  al tasso massimo  di cui
all'art. 1.
  Il  periodo  di garanzia  di  tasso  di  interesse non  potra'  mai
eccedere quello di scadenza degli  attivi a copertura. Per il periodo
successivo la  garanzia finanziaria massima sara'  quella indicata al
precedente art. 1).