Art. 6.
  Le  condizioni  di riscatto  dei  contratti  di cui  ai  precedenti
articoli 4 e 5 dovranno contenere specifiche clausole cautelative che
consentano  di  tener  conto di  eventuali  minusvalenze  riferibili,
all'epoca del riscatto, ai corrispondenti attivi a copertura.