Art. 7. In deroga a quanto stabilito al precedente art. 1, per le assicurazioni di rendita vitalizia immediata senza facolta' di riscatto, con specifica provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti, il tasso di interesse annuo posticipato non potra' superare il valore che si ottiene deducendo dal rendimento lordo atteso degli specifici attivi a copertura, la quota di tale rendimento trattenuta dall'impresa. In ogni caso andra' considerata l'evoluzione del valore delle riserve matematiche dei contratti in esame e di conseguenza sara' necessario: effettuare un adeguato scaglionamento della durata degli attivi a copertura nell'ambito della durata massima prevista per la garanzia del suddetto tasso di interesse per tener conto, in particolare, delle esigenze di liquidita' che matureranno nel periodo di pagamento delle rendite; prevedere l'applicazione della modalita' di calcolo del rendimento atteso definito all'art. 5, punto b), limitatamente all'eventuale parte da reinvestire dei proventi lordi degli attivi suddetti. Il periodo di garanzia di tasso di interesse non potra' mai eccedere quello di scadenza degli attivi a copertura. Per il periodo successivo la garanzia finanziaria massima sara' quella indicata al precedente art. 1.