Art. 7.
  In  deroga  a  quanto  stabilito  al  precedente  art.  1,  per  le
assicurazioni  di  rendita  vitalizia  immediata  senza  facolta'  di
riscatto, con  specifica provvista di  attivi per la  copertura degli
impegni assunti, il  tasso di interesse annuo  posticipato non potra'
superare  il valore  che si  ottiene deducendo  dal rendimento  lordo
atteso  degli  specifici  attivi  a   copertura,  la  quota  di  tale
rendimento trattenuta dall'impresa.
  In  ogni  caso andra'  considerata  l'evoluzione  del valore  delle
riserve matematiche  dei contratti  in esame  e di  conseguenza sara'
necessario:
  effettuare un  adeguato scaglionamento della durata  degli attivi a
copertura nell'ambito  della durata massima prevista  per la garanzia
del  suddetto tasso  di interesse  per tener  conto, in  particolare,
delle esigenze di liquidita' che matureranno nel periodo di pagamento
delle rendite;
  prevedere l'applicazione della modalita'  di calcolo del rendimento
atteso  definito all'art.  5, punto  b), limitatamente  all'eventuale
parte da reinvestire dei proventi lordi degli attivi suddetti.
  Il  periodo  di garanzia  di  tasso  di  interesse non  potra'  mai
eccedere quello di scadenza degli  attivi a copertura. Per il periodo
successivo la  garanzia finanziaria massima sara'  quella indicata al
precedente art. 1.