Art. 8. Gli attivi specifici di cui agli articoli 5 e 7 dovranno permanere nel patrimonio dell'impresa fino alla loro naturale scadenza in quanto necessari per la copertura degli impegni assunti, salvo la loro sostituzione con altre attivita' in grado di fornire analoghe garanzie di redditivita' sull'arco di tempo necessario.