Art. 8.
  Gli attivi specifici di cui agli  articoli 5 e 7 dovranno permanere
nel  patrimonio  dell'impresa fino  alla  loro  naturale scadenza  in
quanto necessari  per la  copertura degli  impegni assunti,  salvo la
loro sostituzione  con altre attivita'  in grado di  fornire analoghe
garanzie di redditivita' sull'arco di tempo necessario.