Art. 9.
  La gestione del portafoglio degli  attivi a copertura degli impegni
assunti tramite  contratti di cui  ai precedenti  articoli 4, 5  e 7,
dovra' essere ispirata a criteri  di particolare prudenza avendo cura
l'impresa di verificare che la composizione degli attivi sia coerente
con la  natura, con la  durata media e  con il livello  degli impegni
assunti.