Art. 9. La gestione del portafoglio degli attivi a copertura degli impegni assunti tramite contratti di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 7, dovra' essere ispirata a criteri di particolare prudenza avendo cura l'impresa di verificare che la composizione degli attivi sia coerente con la natura, con la durata media e con il livello degli impegni assunti.