Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo   fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del  decretolegge, integrate con le  modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
  Nella Gazzetta  Ufficiale del  2 dicembre  1998 si  procedera' alla
ripubblicazione  del  presente   testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
             Modifiche alla legge 22 luglio 1997, n. 276
  1. Nella  lettera a)  del comma  2 dell'articolo  1 della  legge 22
luglio  1997, n.  276,  dopo  le parole:  "anche  se  a riposo"  sono
inserite le seguenti: "o iscritti negli albi speciali".
  2. Nella  lettera c)  del comma  2 dell'articolo  1 della  legge 22
luglio  1997, n.  276,  dopo le  parole:  "materie giuridiche."  sono
aggiunte le seguenti: ", laureati in giurisprudenza;".
  3. Dopo  la lettera c) del  comma 2 dell'articolo 1  della legge 22
luglio 1997, n. 276, e' aggiunta la seguente:
  "c-bis) i notai anche in pensione.".
  4. Nel comma 1 dell'articolo 2  della legge 22 luglio 1997, n. 276,
dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
  "h-bis)  i  notai,    i  professori  universitari e   i ricercatori
confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di eta'.".
  5. Il comma  2 dell'articolo 2 della legge 22  luglio 1997, n. 276,
e' sostituito dal seguente:
  " 2. Gli  avvocati, per essere nominati  giudici onorari aggregati,
oltre  a  possedere i  requisiti  di  cui  al  comma 1,  devono  aver
patrocinato,  anche quali  iscritti  in albi  speciali, cause  civili
negli ultimi 15  anni ed avere maturato il periodo  prescritto per il
diritto al pensionamento di (( anzianita' o vecchiaia, )) ovvero, nel
caso di  cancellazione dall'albo, maturarlo  (( nei quindici  anni ))
successivi alla data  di effettivo inizio di  attivita' delle sezioni
stralcio.".
  6. Il comma  3 dell'articolo 2 della legge 22  luglio 1997, n. 276,
e' abrogato.
  (( "7. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. ))
(( 276, e' sostituito dal seguente:                                ))
  ((    ''4.    Costituisce titolo di preferenza gradata per la    ))
(( nomina l'esercizio, anche pregresso, della professione di       ))
(( avvocato, anche dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi   ))
((speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie";''))
  ((    "7-bis.  Il comma 7 dell'articolo 2  della legge 22 luglio ))
(( 1997, n. 276, e' sostituito dal seguente:                       ))
  ((    ''7.    Per la nomina a giudice onorario aggregato in      ))
(( relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano e'    ))
(( richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e ))
(( tedesca. Si osserva altresi' il principio contenuto             ))
(( nell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente      ))
(( della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive           ))
(( modificazioni'' )) ";
  8. Nel comma 4 dell'articolo 3  della legge 22 luglio 1997, n. 276,
e' aggiunto,  in fine,  il seguente  periodo: "I  notai, anche  se in
pensione,  devono   presentare  la  domanda  al   consiglio  notarile
territorialmente  competente  in  riferimento  al  luogo  dell'ultima
iscrizione,  che provvede  a trasmetterla  con il  proprio parere  al
presidente della corte di appello.".
  9. Nel comma 5 dell'articolo 3  della legge 22 luglio 1997, n. 276,
le parole: "previste dagli articoli 2  e 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica 28  agosto  1992, n.  404,"  sono sostituite  dalle
seguenti:  "vigenti in  materia di  documentazione amministrativa  ed
autocertificazione.  Ai fini  degli  adempimenti da  compiere per  la
nomina,  il  candidato  all'atto della  presentazione  della  domanda
esprime il proprio  consenso al trattamento dei  dati personali. Agli
stessi fini, in considerazione delle rilevanti finalita' di interesse
pubblico perseguite  (( dalla  presente legge,  )) e'  autorizzato il
trattamento dei  dati di  cui agli  articoli 22 e  24 della  legge 31
dicembre 1996,  n. 675, nel  rispetto di quanto previsto  dalla legge
medesima   e  dai   decreti   legislativi  emanati   sulla  base   di
quest'ultima.".
  10. Dopo il comma 2 dell'articolo  5 della legge 22 luglio 1997, n.
276, sono aggiunti i seguenti:
  "2-bis. Gli  avvocati che svolgono le  funzioni di giudice onorario
aggregato,    quando  la    nomina  non  comporta    la cancellazione
dall'albo degli  avvocati, a norma  del comma 1 dell'articolo  9, non
possono  esercitare  la  professione   forense  dinanzi  agli  uffici
giudiziari del  distretto (( o  della sezione distaccata di  corte di
appello, ove  esistente, )) nel  cui ambito  ha sede il  tribunale al
quale  appartengono,   e  non  possono  rappresentare,   assistere  o
difendere  in procedimenti  svolti  dinanzi ai  medesimi uffici,  nei
gradi successivi di giudizio.
  2-ter.      Gli avvocati  che  svolgono le   funzioni di    giudice
onorario aggregato  non possono  altresi' rappresentare,  assistere o
difendere,  anche  presso uffici  di  altri  distretti, ((  parti  di
procedimenti in  relazione ai quali  hanno svolto tali  funzioni. Gli
avvocati  che  svolgono le  funzioni  di  giudice onorario  aggregato
certificano  personalmente  l'inesistenza  nei loro  confronti  delle
cause di incompatabilita' di cui al precedente periodo )) ".
  11. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
sono  aggiunte, in  fine, le  seguenti parole:  "ovvero abbia  svolto
attivita'  professionale, nella  qualita'  di notaio,  per una  delle
parti in causa o uno dei rispettivi difensori".
  12. Nel comma 3 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
dopo  la parola:  "reddito"  sono inserite  le  seguenti: "da  lavoro
autonomo, da lavoro subordinato o".
  13. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276,
all'inizio, sono premesse le seguenti  parole: "Salvo che la nomina a
giudice onorario  aggregato riguardi un distretto  diverso rispetto a
quello  nel cui  ambito ha  sede il  Consiglio dell'ordine  presso il
quale l'avvocato e' iscritto al momento della nomina,".
  14. Il comma 2 dell'articolo 9  della legge 22 luglio 1997, n. 276,
e' abrogato.
  15.  Le disposizioni  della  legge  22 luglio  1997,  n. 276,  come
modificata  dal  presente articolo,  si  applicano  anche ai  giudici
onorari aggregati gia' nominati.