Art. 2. Modifica alla legge 30 aprile 1976, n. 197 1. Dopo il (( numero 9) )) dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e' inserito il seguente: "9-bis) l'esercizio delle funzioni di giudice onorario aggregato per la definizione dei procedimenti civili ai sensi della legge 22 luglio 1997, n. 276, nella misura di un punto per ogni biennio, con il massimo di due punti; il punteggio ottenuto e' cumulabile con tutti gli altri punteggi previsti dalla presente legge;".