Art. 2.
             Modifica alla legge 30 aprile 1976, n. 197
  1. Dopo  il (( numero 9)  )) dell'articolo 3 della  legge 30 aprile
1976, n. 197, e' inserito il seguente:
  "9-bis)         l'esercizio delle   funzioni   di giudice  onorario
aggregato per la  definizione dei procedimenti civili  ai sensi della
legge  22 luglio  1997, n.  276, nella  misura di  un punto  per ogni
biennio,  con il  massimo  di  due punti;  il  punteggio ottenuto  e'
cumulabile  con  tutti gli  altri  punteggi  previsti dalla  presente
legge;".