Art. 3.
          Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo
                      17 novembre 1997, n. 398
(( 1. All'articolo 17 del  decreto legislativo 17 novembre 1997, n.))
(( 398, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:                   ))
(( "5-bis.    Per i tre  anni successivi alla data di entrata in   ))
(( vigore del presente decreto legislativo, la prova preliminare   ))
(( di cui all'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario,       ))
(( approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto  ))
(( dall'articolo 2 del presente decreto legislativo, ha luogo a    ))
(( Roma o in sedi decentrate )) ".