Art. 2. Prescrizioni per gli impianti industriali 1. Negli impianti industriali presenti nel territorio della provincia di Brindisi, comprendente i comuni di Brindisi, Carovigno, S. Pietro Vernotico e Torchiarolo, devono essere eseguiti gli interventi indicati nell'appendice B dell'allegato A, finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla riduzione del rischio di incidente rilevante e mitigazione delle conseguenze incidentali, nonche' al risanamento di aree contaminate e degradate. 2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto i soggetti privati, indicati nell'appendice B dell'allegato A, sono tenuti a presentare alla regione Puglia un programma per la realizzazione degli interventi, indicanti le modalita' di attuazione dell'intervento, i tempi necessari per il suo awiamento e per il suo completamento. 3. La regione Puglia approva tale programma entro trenta giorni dalla sua presentazione. Decorso tale termine, senza che siano intercorse interruzioni, il programma si ritiene approvato. L'approvazione del programma costituisce prescrizione vincolante per l'esercente degli impianti. L'adozione degli interventi di carattere gestionale, e che non richiedano adeguamenti di impianti o infrastrutture, deve essere attuata entro i successivi quindici giorni dall'approvazione del programma. Nel caso in cui la regione Puglia prescriva al programma modifiche o integrazioni che il soggetto non ritenga di poter eseguire la questione e' rimessa, entro i successivi quindici giorni, al Ministro dell'ambiente che, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto fissa il programma, ai sensi dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 4. Le caratteristiche tecniche generali dei predetti interventi sono riportate nell'appendice A dell'allegato A del presente decreto.