Art. 2.
              Prescrizioni per gli impianti industriali
  1.   Negli  impianti  industriali  presenti  nel  territorio  della
provincia di Brindisi, comprendente i comuni di Brindisi,  Carovigno,
S.  Pietro  Vernotico  e  Torchiarolo,  devono  essere  eseguiti  gli
interventi indicati nell'appendice  B  dell'allegato  A,  finalizzati
alla  riduzione  delle  emissioni  in  atmosfera,  alla riduzione del
rischio  di  incidente  rilevante  e  mitigazione  delle  conseguenze
incidentali, nonche' al risanamento di aree contaminate e degradate.
  2.  Entro  sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto i soggetti privati, indicati nell'appendice  B  dell'allegato
A,  sono  tenuti a presentare alla regione Puglia un programma per la
realizzazione degli interventi, indicanti le modalita' di  attuazione
dell'intervento,  i tempi necessari per il suo awiamento e per il suo
completamento.
  3. La regione Puglia approva tale  programma  entro  trenta  giorni
dalla  sua  presentazione.  Decorso  tale  termine,  senza  che siano
intercorse  interruzioni,  il   programma   si   ritiene   approvato.
L'approvazione  del programma costituisce prescrizione vincolante per
l'esercente degli impianti.  L'adozione degli interventi di carattere
gestionale,  e  che  non  richiedano  adeguamenti   di   impianti   o
infrastrutture,  deve  essere  attuata  entro  i  successivi quindici
giorni dall'approvazione del programma. Nel caso in  cui  la  regione
Puglia  prescriva  al  programma  modifiche  o  integrazioni  che  il
soggetto non ritenga di poter eseguire la questione e' rimessa, entro
i successivi quindici giorni, al Ministro dell'ambiente che,  sentito
il  Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, con
decreto fissa il programma, ai sensi dell'art. 8 della legge 8 luglio
1986, n.  349.
  4. Le caratteristiche tecniche  generali  dei  predetti  interventi
sono riportate nell'appendice A dell'allegato A del presente decreto.