Art. 5.
                     Trasferimenti delle risorse
  1.  Le  risorse di cui all'art. 4 saranno trasferite, dal Ministero
dell'ambiente ai  soggetti  titolari  degli  interventi,  secondo  le
modalita' di seguito indicate:
   a)  anticipazione  pari  al 25% dell'intervento entro i successivi
trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;
   b) anticipazione pari al 25%  entro  i  successivi  trenta  giorni
dalla   comunicazione   con  la  quale  il  titolare  dell'intervento
certifica l'approvazione del progetto esecutivo e  l'avvenuto  inizio
dei  lavori,  previa  deliberazione  del  Comitato di coordinamento e
controllo del piano di cui all'articolo 6;
   c) anticipazione del 40% entro i successivi  trenta  giorni  dalla
certificazionei'  da  parte del Comitato di coordinamento e controllo
del piano di cui all'art. 6, di stati di avanzamento  lavori  per  un
totale pari ad almeno il 40% delle opere da realizzare;
   d)  erogazione  pari  al  10% entro i successivi trenta giorni dal
collaudo   finale    che    certifica    l'avvenuta    rezalizzazione
dell'intervento.
  2.  Gli  importi della seconda e terza anticipazione e del collaudo
finale saranno calcolati sul valore  del  costo  dell'opera  all'atto
dell'aggiudicazione.  Le  risorse  derivanti  da  ribassi  d'asta  ed
economie saranno oggetto di  riprogrammazione  per  il  finanziamento
degli   interventi   del  piano.  Ai  fini  della  trasparenza  degli
affidamenti   e'   fatto   obbligo   l'esclusione   dei   progettisti
dall'affidamento   dell'esecuzione   degli  interventi  dagli  stessi
progettati.
  3. Al finanziamento degli  interventi  a  titolarita'  pubblica  di
priorita'  seconda  e  terza  individuati  dal  piano,  allegato A al
presente  decreto,  si  provvedera'   sulla   base   delle   economie
rinvenienti  dall'attuazione  degli  interventi  di prima priorita' e
sulla base delle ulteriori risorse  che  all'uopo  saranno  destinate
dalle amministrazioni pubbliche interessate.