Art. 2. 1. I farmaci necessari alla prosecuzione dei trattamenti previsti dall'art. 1 continuano a essere messi a disposizione dei centri secondo le modalita' gia' disciplinate dall'art. 1, commi 3, 4 e 6 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.