Art. 2.
  1. I  farmaci necessari alla prosecuzione  dei trattamenti previsti
dall'art.  1 continuano  a  essere messi  a  disposizione dei  centri
secondo le  modalita' gia' disciplinate dall'art.  1, commi 3, 4  e 6
del  decreto-legge   17  febbraio   1998,  n.  23,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.