LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto il  decreto legislativo  30 giugno 1993,  n. 266,  recante il
riordinamento  del  Ministero  della  sanita' a  norma  dell'art.  1,
lettera  h), della  legge 23  ottobre 1992,  n. 421,  con particolare
riferimento all'art. 7;
  Visto  il proprio  provvedimento 30  dicembre 1993,  pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n. 306 del 31 dicembre
1993, n.  537, nel quale sono  state previste le "Note  relative alla
prescrizione    e   modalita'    di   controllo    delle   confezioni
riclassificate" modificate ed integrate con successivi provvedimenti;
  Visto,  in  particolare,  il   provvedimento  del  7  agosto  1998,
registrato alla Corte dei conti il  14 settembre 1998, registro n. 2,
foglio n.  57, con  il quale  e' stata  disposta la  totale revisione
delle "Note";
  Visto l'art. 1, comma 4, del  decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, che
stabilisce,  tra   l'altro  che   "la  prescrizione   dei  medicinali
rimborsabili a  carico del Servizio sanitario  nazionale sia conforme
alle condizioni  e alle limitazioni previste  dai provvedimenti della
Commissione unica del farmaco";
  Vista la  propria deliberazione assunta  in data 23  settembre 1998
con la quale  ha ritenuto di integrare il provvedimento  del 7 agosto
sopra  richiamato  con  una  nota  riguardante  il  principio  attivo
"alendronato di sodio", che andra' ad assumere il n. 79;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Alle  "Note" relative  alla  prescrizione  e modalita'  dicontrollo
delle confezioni  classificate a norma  dell'art. 8, comma  10, della
legge 24  dicembre 1993,  n. 537,  contenute nel  provvedimento della
Commissione unica  del farmaco 30  dicembre 1993, come  modificate ed
integrate dai successivi provvedimenti, con particolare riferimento a
quello  del 7  agosto  1998, e'  aggiunta la  "nota  79" relativa  al
principio attivo "alendronato di  sodio" nella formazione specificata
al successivo art. 2.