Art. 3.
  Le specialita'  medicinali classificate  nelle fasce  a) e  b) sono
prescrivibili  a  totale o  parziale  carico  del Servizio  sanitario
nazionale con le limitazioni ed  alle condizioni previste nelle note,
purche' le  patologie ivi  indicate risultino tra  quelle per  cui e'
stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio.
  Il presente  provvedimento sara' trasmesso al  competente organo di
controllo  per  la  registrazione  ed   entra  in  vigore  il  giorno
successivo a quello della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 2 novembre 1998
                                                 Il Ministro
                                         Presidente della Commissione
                                                     Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1998
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 106