Art. 2. Accesso al corso di diploma Costituiscono titoli di ammissione al corso di diploma quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il numero degli iscritti sara' stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta della struttura didattica competente, in base alle strutture disponibili e alle esigenze del mercato del lavoro. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno e' subordinato al superamento di una prova. Le modalita' della prova verranno stabilite dalla struttura didattica, nei limiti indicati dal regolamento didattico di ateneo.