Art. 2.
                     Accesso al corso di diploma
  Costituiscono  titoli  di ammissione  al  corso  di diploma  quelli
previsti  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge.  Il  numero  degli
iscritti  sara'  stabilito  annualmente  dal  senato  accademico,  su
proposta della struttura didattica competente, in base alle strutture
disponibili e alle esigenze del mercato del lavoro.
  Qualora il numero degli aspiranti  sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso al primo anno e' subordinato al superamento di
una prova.
  Le  modalita'  della  prova   verranno  stabilite  dalla  struttura
didattica, nei limiti indicati dal regolamento didattico di ateneo.