Art. 4. Manifesto degli studi All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, le strutture didattiche competenti, propongono il piano di studi ufficiale comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare: a) propongono il numero dei posti a disposizione degli iscrivibili al primo anno, secondo quanto previsto dal punto 2; b) stabiliscono i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualita' e le denominazioni dei corsi integrati; c) scelgono le relative discipline; d) ripartiscono il monte ore di ciascuna area fra le annualita' che vi afferiscono, precisando, per ogni corso, la frazione destinata alle attivita' teoricopratiche; e) fissano la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; f) indicano le annualita' di cui lo studente dovra' aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisano altresi' le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.