Art. 4.
                        Manifesto degli studi
  All'atto della  predisposizione del manifesto annuale  degli studi,
le  strutture didattiche  competenti,  propongono il  piano di  studi
ufficiale  comprendente   le  denominazioni  degli   insegnamenti  da
attivare,  in  applicazione  di  quanto disposto  dal  secondo  comma
dell'art. 11 della legge n. 341/1990.
  In particolare:
  a) propongono il numero dei  posti a disposizione degli iscrivibili
al primo anno, secondo quanto previsto dal punto 2;
  b) stabiliscono i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari
o   integrati)  che   costituiscono  le   singole  annualita'   e  le
denominazioni dei corsi integrati;
    c) scelgono le relative discipline;
  d) ripartiscono il monte ore di ciascuna area fra le annualita' che
vi  afferiscono, precisando,  per ogni  corso, la  frazione destinata
alle attivita' teoricopratiche;
  e) fissano la frazione temporale  delle discipline afferenti ad una
medesima annualita' integrata;
  f) indicano le  annualita' di cui lo studente  dovra' aver ottenuto
l'attestazione di frequenza  e superato il relativo esame  al fine di
ottenere  l'iscrizione  all'anno  di  corso  successivo  e  precisano
altresi' le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.