Art. 5. Riconoscimento degli studi Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di biotecnologie agroindustriali e' strettamente affine al corso di laurea in biotecnologie agroindustriali. Le strutture didattiche competenti provvedono al riconoscimento ai sensi dell'art. 2, comma secondo della legge n. 341 del 19 novembre 1990. Le strutture didattiche competenti determineranno le modalita' di passaggio degli studenti dal corso di diploma ai corsi di laurea e viceversa, utilizzando il criterio generale della validita' culturale (propedeutica o professionale) degli studi compiuti. Nei trasferimenti degli studenti da corsi universitari al corso di diploma la struttura didattica competente riconoscera' gli insegnamenti sempre con il criterio della loro utilita' al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indichera' il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.