Art. 5.
                      Riconoscimento degli studi
  Ai  fini  del  proseguimento  degli  studi,  il  corso  di  diploma
universitario di biotecnologie agroindustriali e' strettamente affine
al corso di laurea in biotecnologie agroindustriali.
  Le strutture didattiche competenti  provvedono al riconoscimento ai
sensi dell'art. 2,  comma secondo della legge n. 341  del 19 novembre
1990.
  Le strutture  didattiche competenti determineranno le  modalita' di
passaggio degli  studenti dal corso di  diploma ai corsi di  laurea e
viceversa, utilizzando il criterio generale della validita' culturale
(propedeutica o professionale) degli studi compiuti.
  Nei trasferimenti degli studenti da  corsi universitari al corso di
diploma   la   struttura   didattica  competente   riconoscera'   gli
insegnamenti sempre con il criterio della loro utilita' al fine della
formazione  necessaria  per  il  conseguimento del  nuovo  titolo  ed
indichera'  il piano  degli  studi da  completare  per conseguire  il
titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.