Art. 6.
                               Docenza
  La  copertura  dei  moduli  didattici  attivati  e'  affidata,  nel
rispetto delle leggi vigenti,  dalle strutture didattiche competenti,
ai professori di  ruolo dello stesso gruppo disciplinare  o di gruppo
ritenuto affine, ovvero  per affidamento o supplenza  a professore di
ruolo  o ricercatore  confermato. Per  poter realizzare  una efficace
attivita'  didattica  con  adeguata  assistenza  degli  studenti,  la
singola classe di  insegnamento avra' un numero  di studenti iscritti
secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni.
  Al fine di  facilitare il ricorso ad  esperienze e professionalita'
esterne  il  corso  di  insegnamento  potra'  comprendere  moduli  da
affidare a  professori a contratto,  con le modalita'  previste negli
statuti delle singole universita',  sempre nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge in materia.