Art. 6. Docenza La copertura dei moduli didattici attivati e' affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dalle strutture didattiche competenti, ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per poter realizzare una efficace attivita' didattica con adeguata assistenza degli studenti, la singola classe di insegnamento avra' un numero di studenti iscritti secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalita' esterne il corso di insegnamento potra' comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalita' previste negli statuti delle singole universita', sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.