Testo  del decreto-legge  29 settembre  1998, n.  335 (in  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  227  del  29  settembre  1998),
coordinato con la  legge di conversione 27 novembre 1998,  n. 409 (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Disposizioni
urgenti in materia di lavoro straordinario".
Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092,  nonche' dell'art.  10, comma  3, del  medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che  di quelle richiamate nel  decreto, trascritte nelle
note.  Restano   invariati  il   valore  e  l'efficacia   degli  atti
legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
           Disposizioni in materia di lavoro straordinario
  1.  ((  In  via  transitoria,  in  attesa  della  nuova  disciplina
dell'orario  di  lavoro, )) l'articolo  5-bis del regio decreto-legge
15 marzo 1923,  n. 692, convertito dalla  legge 17 aprile 1925,    n.
473,  introdotto   dalla   legge   30   ottobre 1955,   n.   1079,  e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 5-bis.  -  1.  Nelle  imprese    industriali,  in    caso  di
superamento  delle  45  ore settimanali,  attraverso  prestazioni  di
lavoro  straordinario, il  datore  di lavoro  informa,  entro 24  ore
dall'inizio di tali prestazioni,  la Direzione provinciale del lavoro
-  Settore ispezione  del lavoro  competente per  territorio, ((  che
vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo. ))
((2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In  ))
(( assenza di disciplina ad opera di contratti collettivi          ))
(( nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali              ))
(( comparativamente piu' rappresentative, il ricorso al lavoro     ))
(( straordinario e' ammesso soltanto previo accordo tra datore e   ))
(( prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore     ))
(( annuali e a 80 ore trimestrali. La contrattazione integrativa   ))
(( si esercita nell'ambito dei tetti stabiliti dai contratti       ))
(( nazionali.                                                      ))
  3. Il  ricorso al  lavoro straordinario  e' inoltre  ammesso, salvo
diversa previsione del contratto collettivo, in relazione a:
  a)   casi   di   eccezionali  esigenze   tecnicoproduttive   e   di
impossibilita'  di  fronteggiarle  attraverso l'assunzione  di  altri
lavoratori;
  b) casi di forza  maggiore o casi in cui la  cesazione del lavoro a
orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla
produzione;
(( c) mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attivita'       ))
(( produttiva, allestimento di prototipi, modelli o simili,        ))
(( predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli      ))
(( uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7       ))
(( agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, ))
(( della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle   ))
(( rappresentanze sindacali in azienda, nonche' altri eventi       ))
(( particolari individuati da contratti collettivi nazionali       ))
(( stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'  ))
(( rappresentative.                                                ))
(( 3-bis. Nei casi in cui si ricorra al lavoro straordinario ai    ))
(( sensi delle lettere a) e b) del comma 3, il datore di lavoro ne ))
(( da' comunicazione, entro 24 ore dall'inizio di tali             ))
(( prestazioni, alle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero     ))
(( alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle    ))
(( associazioni territoriali di categoria aderenti alle            ))
(( confederazioni dei lavoratori comparativamente piu'             ))
(( rappresentative sul piano nazionale.                            ))
  4.  In caso  di violazione  delle disposizioni  di cui  al presente
articolo si applica  la sanzione amministrativa (( da  lire 100.000 a
lire  300.000  ))  per  ogni  singolo  lavoratore  adibito  a  lavoro
straordinario  oltre  i limiti  temporali  e  al  di fuori  dei  casi
previsti dalla presente legge.".
  2.  Le  somme  derivanti  dalle  sanzioni  amministrative  previste
dall'articolo 5-bis  del regio  decretolegge 15  marzo 1923,  n. 692,
convertito dalla  legge 17 aprile  1925, n. 473, come  sostituito dal
comma 1 del presente articolo, sono versate alle entrate del bilancio
dello Stato, per essere riassegnate al Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1,  comma 7, del  decreto-legge 20 maggio 1993,  n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ((
e finalizzate al finanziamento di misure di riduzione o rimodulazione
delle  aliquote   contributive  allo  scopo  di   favorire  riduzioni
dell'orario di lavoro  e il ricorso al lavoro a  tempo parziale, come
previsto dall'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196. ))
(( 2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza   ))
(( sociale, da emanare entro il 28 febbraio 1999, sentite le       ))
(( organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative  ))
(( dei lavoratori e dei datori di lavoro, sono stabiliti termini e ))
(( modalita' di effettuazione della informazione prevista          ))
(( dall'articolo 5-bis del citato regio decretolegge n. 692 del    ))
(( 1923, convertito dalla citata legge n. 473 del 1925, come       ))
(( sostituito dal comma 1 del presente articolo, nei casi in cui i ))
(( contratti collettivi di lavoro riferiscono l'orario normale     ))
(( alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo    ))
(( plurisettimanale.                                               ))
          Riferimenti normativi:
            Comma  1  - L'art.  5-bis del regio decretolegge 15 marzo
          1923, n.  692,  convertito  dalla  legge  17 aprile   1925,
          n.     473,    sulla  limitazione  dell'orario  di  lavoro,
          introdotto  dalla  legge  30  ottobre  1955,     n.   1079,
          sostituito  dal    presente  decreto,    era del   seguente
          tenore:
            "Art.  5-bis. Nelle  imprese   industriali   l'esecuzione
          del    lavoro straordinario,   che   non   abbia  carattere
          meramente    saltuario,    e'  vietata,  salvi  i  casi  di
          eccezionali  esigenze tecnicoproduttive e di impossibilita'
          di   fronteggiarle   attraverso l'assunzione    di    altri
          lavoratori.
            L'esecuzione   del   lavoro   straordinario,   nei   casi
          consentiti ai sensi del  comma precedente,   deve    essere
          comunicato  all'ispettorato    del  lavoro   competente per
          territorio  entro 21  ore dall'inizio;  nella comunicazione
          il  datore di lavoro   deve indicare i motivi    di  ordine
          tecnicoproduttivo     che    hanno    imposto  il   ricorso
          al   lavoro straordinario  e  quelli che   hanno   impedito
          l'assunzione di  altri lavoratori.
            L'ispettorato    del      lavoro    puo'    ordinare   la
          cessazione  o  la limitazione  del   lavoro   straordinario
          quando    ritenga      che    non  sussistano le condizioni
          richieste dal primo comma.
            L'esecuzione del lavoro straordinario comporta,  in  ogni
          caso,  oltre  al pagamento delle maggiorazioni previste dai
          contratti collettivi di lavoro, anche   il  versamento    a
          carico  dell'impresa    ed  a    favore  del  fondo  per la
          discoccupazione di una ulteriore somma pari  al  15%  della
          retribuzione relativa alle ore straordinarie compiute.
            Le    contravvenzioni  alle   disposizioni del   presente
          articolo  sono punite con l'ammenda   sino a  lire  200  al
          giorno,  per ogni lavoratore impiegato nello straordinario,
          raddoppiabili in caso di recidiva".
            -  L'art. 19  della legge  7 agosto  1990, n.  241 (Nuove
          norme  in  materia  di   procedimento amministrativo   e di
          diritto di   accesso ai documenti    amministrativi),  come
          sostituito dall'art.  2, comma  10, della legge 24 dicembre
          1993, n. 537, cosi' recita:
            "Art.  19.  -   1. In tutti i casi in  cui l'esercizio di
          un'attivita' privata  sia subordinato  ad   autorizzazione,
          licenza,    abilitazione,  nullaosta, permesso o altro atto
          di consenso comunque denominato,  ad  esclusione      delle
          concessioni      edilizie    e      delle    autorizzazioni
          rilasciate ai  sensi delle leggi  1 giugno  1939, n.  1089,
          29  giugno 1939,   n.   1497,   e  del    decreto-legge  27
          giugno   1985,   n.   312, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda
          esclusivamente  dall'accertamento  dei  presupposti e   dei
          requisiti di  legge,  senza   l'esperimento   di prove    a
          cio'  destinate  che    comportino  valutazioni    tecniche
          discrezionali,    e  non  sia  previsto  alcun    limite  o
          contingente   complessivo    per  il  rilascio  degli  atti
          stessi, l'atto di  consenso si intende sostituito   da  una
          denuncia     di     inizio     di    attivita'  da    parte
          dell'interessato      alla   pubblica       amministrazione
          competente,     attestante  l'esistenza  dei presupposti  e
          dei    requisiti   di   legge, eventualmente   accompagnata
          dall'autocertificazione dell'esperimento  di prove a   cio'
          destinate,   ove   previste.     In  tali     casi,  spetta
          all'amministrazione competente,  entro    e    non    oltre
          sessanta  giorni  dalla  denuncia,  verificare d'ufficio la
          sussistenza  dei    presupposti e   dei requisiti  di legge
          richiesti  e disporre,  se del   caso, con    provvedimento
          motivato   da notificare all'interessato  entro il medesimo
          termine,  il divieto di prosecuzione dell'attivita'   e  la
          rimozione  dei  suoi    effetti,  salvo  che,  ove cio' sia
          possibile,  l'interessato  provveda   a   conformare   alla
          normativa  vigente detta attivita' ed  i suoi effetti entro
          il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa".
            Comma 2 - Per  il  testo  dell'art.   5-bis   del   regio
          decreto-legge n. 692 del 1923, si veda in nota al comma 1.
            -  Il  comma  7 dell'art. 1   del decreto-legge 20 maggio
          1993, n. 148, convertito, con  modificazioni, dalla   legge
          19    luglio  1993,   n. 236 (Interventi urgenti a sostegno
          dell'occupazione), e' il seguente:
            "7.  Per le  finalita' di  cui  al presente  articolo  e'
          istituito  presso  il    Ministero  del  lavoro    e  della
          previdenza sociale  il Fondo per l'occupazione,  alimentato
          dalle   risorse   di   cui  all'autorizzazione  di    spesa
          stabilita al  comma  8,  nel  quale confluiscono  anche   i
          contributi  comunitari  destinati  al   finanziamento delle
          iniziative di cui al  presente articolo,  su richiesta  del
          Ministero  del    lavoro e della previdenza sociale. A tale
          ultimo fine  i  contributi  affluiscono  all'entrata    del
          bilancio    dello    Stato  per   essere   riassegnati   al
          predetto Fondo".
            - L'art. 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme  in
          materia di promozione dell'occupazione), cosi' recita:
            "Art. 13 (Incentivi alla riduzione e  rimodulazione degli
          orari di lavoro,  lavoro a  tempo parziale). -  1. L'orario
          normale  di lavoro  e' fissato  in  40 ore  settimanali.  I
          contratti   collettivi nazionali   possono stabilire    una
          durata    minore  e   riferire l'orario normale alla durata
          media delle   prestazioni  lavorative  in  un  periodo  non
          superiore  all'anno.  In  attesa  della  nuova normativa in
          materia di tempi di lavoro  e comunque non oltre  sei  mesi
          dalla data di entrata in  vigore della  presente legge,  le
          disposizioni  di   cui ai   commi secondo e terzo dell'art.
          5-bis  del  regio  decretolegge  15  marzo  1923,  n.  692,
          convertito    dalla  legge  17  aprile  1925,  n.    473, e
          successive modificazioni  e  integrazioni,  continuano    a
          trovare  applicazione  solo in caso di superamento delle 48
          ore settimanali di lavoro.
            2. Allo   scopo di favorire   il  ricorso    a  forme  di
          orario  ridotto, anche  attraverso processi  concordati  di
          riduzione dell'orario    di  lavoro,    con    decreto  del
          Ministro    del   lavoro e   della   previdenza sociale, di
          concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio  e  della
          programmazione  economica, da emanare entro sessanta giorni
          dalla data di entrata  in vigore   della presente    legge,
          sentite    le commissioni parlamentari   competenti,   sono
          stabilite   misure  di  riduzione  o rimodulazione    delle
          aliquote    contributive  in    funzione dell'entita' della
          riduzione  e     rimodulazione  dell'orario     di   lavoro
          determinate   contrattualmente.    Tali  misure    verranno
          attuate    secondo  criteri    e  modalita'  stabiliti  nel
          medesimo   decreto,   con   particolare   riferimento  alla
          rimodulazione  delle aliquote contributive per    fasce  di
          orario,  rispettivamente,    fino  a    ventiquattro, oltre
          ventiquattro e  fino a trentadue, oltre trentadue e fino  a
          trentasei,   oltre   trentasei   e   fino  a  quaranta  ore
          settimanali. Le   medesime  aliquote  si  applicano  quando
          l'orario  medio    settimanale  sia  compreso nelle   fasce
          suddette, anche con riferimento ai casi di lavoro  a  tempo
          parziale  verticale.  In sede di prima applicazione,  per i
          primi due anni successivi  alla data di entrata  in  vigore
          della   presente   legge,  gli  interventi  sono  destinati
          prioritariamente ai casi in cui il   contratto  di  cui  al
          primo  periodo preveda  assunzioni  a  tempo  indeterminato
          di   nuovo   personale   ad incremento dell'organico  o  la
          trasformazione  di  contratti  di  lavoro  a  tempo pieno a
          tempo parziale nell'ambito di  processi    di  gestione  di
          esuberi di personale.
            3.  I    benefici  concessi  ai sensi   del comma 2, sono
          cumulabili   con   quelli   previsti   dall'art.   7    del
          decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge  19 luglio 1994,  n. 451, per  i
          quali   si provvede ad incrementare le  risorse preordinate
          allo scopo. Al comma 1, del citato art. 7, le parole: "fino
          al 31 dicembre 1995" sono soppresse.
            4.  Con il  decreto di  cui al   comma 2,   e'  stabilita
          la   maggiore   misura  delle  riduzione  delle    aliquote
          contributive prevista al comma 2, nei seguenti contratti  a
          tempo parziale:
            a)  contratti    di lavoro   a tempo   parziale stipulati
          dalle imprese situate nelle aree di cui all'obiettivo n.  1
          del  regolamento  (CEE)  n.    2081/93 del Consiglio del 20
          luglio 1993,  e  successive  modificazioni,  ad  incremento
          degli  organici  esistenti  alla  data di entrata in vigore
          della presente legge, con lavoratori   inoccupati  di  eta'
          compresa  tra  i  diciotto e i venticinque anni e residenti
          nelle predette aree;
            b) contratti di lavoro a tempo   parziale  in  cui  siano
          trasformati  i  contratti  di    lavoro  intercorrenti  con
          lavoratori  che conseguono nei successivi   tre  anni     i
          requisiti   di  accesso   al  trattamento pensionistico,  a
          condizione    che    il  datore   di   lavoro assuma,   con
          contratti di   lavoro a tempo parziale    e  per  un  tempo
          lavorativo  non  inferiore  a  quello ridotto ai lavoratori
          predetti,  giovani  inoccupati  o   disoccupati   di   eta'
          inferiore a trentadue anni;
            c)  contratti di   lavoro a tempo parziale  stipulati con
          lavoratrici precedentemente occupate   che rientrano    nel
          mercato del  lavoro dopo almeno due anni di inattivita';
            d)  contratti  di lavoro a   tempo parziale stipulati per
          l'impiego di lavoratori  nei  settori  della   salvaguardia
          dell'ambiente  e   del territorio, del recupero  e    della
          riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali;
            e)  contratti    di lavoro a  tempo parziale stipulati da
          imprese che abbiano  provveduto   ad  attuare    interventi
          volti      al   risparmio energetico e   all'uso di energie
          alternative ai sensi della  legge 9 gennaio 1991, n. 10.
            5. Decorsi due anni dall'emanazione del   decreto di  cui
          al  comma  2, il   Governo  procede  ad   una  valutazione,
          con  le  organizzazioni sindacali  dei  datori  di   lavoro
          e  dei  lavoratori  maggiormente rappresentative sul  piano
          nazionale, degli effetti  degli interventi di   cui      al
          presente    articolo   sui    comportamenti  delle  imprese
          fruitrici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei
          contratti di lavoro a tempo parziale,   anche  al  fine  di
          rideterminare l'impegno finanziario  di  cui   al  presente
          articolo,  e   ne  riferisce  al Parlamento.
            6.  Le  misure  previste  nel   presente articolo possono
          essere attuate nei limiti delle  risorse  preordinate  allo
          scopo  nell'ambito  del  Fondo  per  l'occupazione   di cui
          all'art. 1, comm  7, del  decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
          148, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 19 luglio
          1993, n.  236, come  incrementato ai  sensi dell'art.   29-
          quater   del   decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.  669,
          convertito, con modificazioni, dalla  legge    28  febbraio
          1997, n. 30,  nella misura di lire 868  miliardi per l'anno
          1997,   di lire 494 miliardi  per l'anno 1998 e di lire 739
          miliardi annui  a  decorrere  dall'anno  1999,  nonche'  ai
          sensi  dell'art. 25  della  presente  legge.  Per il  primo
          anno  successivo  alla  data  di  entrata   in vigore della
          presente legge, tale limite  non    potra'  superare    400
          miliardi  di    lire. Per   i successivi anni di limite  e'
          determinato con decreto del Ministro   del lavoro  e  della
          previdenza    sociale, di   concerto con   il Ministro  del
          tesoro, nell'ambito    delle  risorse    disponibili    del
          Fondo,  ripartendone    la destinazione tra   gli incentivi
          alla riduzione  e rimodulazione degli orari di lavoro e gli
          incentivi per i contratti a tempo parziale.
            7.   I contratti   collettivi    nazionali  di    lavoro,
          stipulati  dalle organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori
          e dei  datori  di  lavoro maggiormente  rappresentative sul
          piano  nazionale,    provvederanno  ad estendere al settore
          agricole le   disposizioni in materia  di  lavoro  a  tempo
          parziale".