IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la legge  27 dicembre 1997, n. 449, ed  in particolare l'art.
39, che prevede, al comma  2, l'obiettivo della riduzione complessiva
del personale in  servizio alla data del 31 dicembre  1998, in misura
non inferiore all'1 per cento del  numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1997 e, al  comma 3, la determinazione, con deliberazione
trimestrale del  Consiglio dei Ministri, del  numero delle assunzioni
delle  singole  amministrazioni  dello Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo;
  Visto  il decreto  del Presidente  del Consiglio  dei Ministri,  di
concerto  con   il  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione economica, del  4 marzo 1998, con il  quale sono stati
individuati  i criteri  ed i  parametri per  la valutazione,  su basi
statistiche  omogenee,  del  numero  complessivo  dei  dipendenti  in
servizio  nelle amministrazioni  dello  Stato,  anche ad  ordinamento
autonomo;
  Visto,  inoltre,  il comma  20  del  citato  art. 39,  che  prevede
l'applicazione del disposto dei commi 2  e 3 anche agli enti pubblici
non economici con organico superiore alle 200 unita';
  Visto l'art. 36, comma 4,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, come modificato dal decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
il quale  subordina l'avvio delle  procedure di reclutamento,  per le
amministrazioni  dello Stato,  anche  ad  ordinamento autonomo,  alla
previa deliberazione  del Consiglio  dei Ministri, adottata  ai sensi
del citato art. 39;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 11  giugno 1998,
concernente   l'autorizzazione  ad   assumere  personale   presso  le
pubbliche amministrazioni per il primo trimestre 1998;
  Considerato  che  i primi  dati  sul  numero delle  cessazioni  dal
servizio nel corso dell'anno,  confermati dalle direzioni provinciali
del  tesoro, indicano  una  riduzione degli  esodi rispetto  all'anno
precedente, e che, tuttavia, la  stima prudenziale del 2,50 per cento
delle cessazioni, sulla  base della quale e' stato  emanato il citato
decreto  del Presidente  della  Repubblica dell'11  giugno 1998,  non
risulta  ancora pienamente  confermata dai  dati finora  pervenuti ed
elaborati;
  Considerato che,  fin quando  tale dato percentuale  non risultera'
consolidato  nell'arco dell'anno,  occorre limitare  il numero  delle
assunzioni da autorizzare, allo scopo di assicurare il rispetto della
riduzione dell'1 per cento complessivo delle unita' in servizio al 31
dicembre 1998 rispetto al 31 dicembre 1997;
  Considerata  la necessita'  di operare  una ripartizione  che tenga
conto  del   vincolo  sopra  richiamato  e   delle  diverse  esigenze
prospettate dalle varie amministrazioni;
  Considerato che occorre tenere conto delle esigenze della giustizia
e dei compiti di sicurezza pubblica;
  Considerato inoltre che talune assunzioni, quali quelle relative ai
vincitori di concorsi unici  da destinare ad amministrazioni diverse,
a personale da adibire alle controversie di lavoro, alle ispezioni ed
al  controllo  della normativa  in  materia  di lavoro,  al  recupero
dell'evasione contributiva e alla  riduzione dei tempi di definizione
di prestazioni previdenziali, a  personale della carriera diplomatica
ed  ai contrattisti  del Ministero  degli esteri,  nonche' a  profili
professionali informatici, rivestono carattere di maggiore necessita'
riguardando  professionalita'  che  presentano le  maggiori  carenze,
anche sotto il profilo del ricorso a forme di mobilita';
  Considerato  che  occorre  tenere   conto  anche  delle  assunzioni
autorizzate espressamente dallo stesso articolo 39 della legge n. 449
del 1997 e di quelle autorizzate con il citato decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 1998;
  Considerato infine  che il raggiungimento degli  indici percentuali
di riduzione, previsti  per il corrente anno e per  il 1999, esige il
controllo  puntuale  delle  richieste  di avvio  delle  procedure  di
reclutamento e il loro contenimento;
  Vista la  deliberazione del Consiglio  dei Ministri del  30 ottobre
1998;
  Sulla proposta dei Ministri per  la funzione pubblica e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. In attesa di dati aggiornati e stabilizzati sull'andamento delle
cessazioni dal lavoro nel  primo semestre, alle amministrazioni dello
Stato  anche  ad  ordinamento  autonomo, e  agli  enti  pubblici  non
economici con organico superiore a  duecento unita', e' assegnato per
l'anno  in  corso  un  secondo contingente  pari  complessivamente  a
cinquemilaventi unita', attribuito  alle singole amministrazioni come
da tabella 1 allegata.
  2. Il  contingente di ciascuna amministrazione  puo' essere elevato
entro il  limite del  30 per cento  qualora tale  elevazione riguardi
assunzioni con contratto a tempo parziale con orario non superiore al
50 per cento di quello ordinario ovvero con contratto di formazione e
lavoro.
  3. Le assunzioni  rientranti nella tabella 1  sono subordinate alla
trasmissione  al   Ministero  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione  economica,  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello  Stato,  di  dati  aggiornati sulla  consistenza  numerica  del
personale.
  4.  Eventuali assunzioni  effettuate al  di fuori  della prescritta
autorizzazione  o accertate  dal  riscontro dei  dati, gravano  sulle
unita' autorizzate.
  5.  Si  intendono  comunque   autorizzate  le  assunzioni  previste
dall'art. 39, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  6. Le  assunzioni di idonei sono  subordinate alla indisponibilita'
di personale in mobilita' o  in eccedenza verificata dal Dipartimento
della  funzione   pubblica  anche  mediante  conferenze   di  servizi
coordinate localmente dai prefetti.
  7. Le assunzioni avvengono nel  rispetto dei limiti posti dall'art.
39, comma 18, della legge n. 449 del 1997.