IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39, che prevede, al comma 2, l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento del numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997 e, al comma 3, la determinazione, con deliberazione trimestrale del Consiglio dei Ministri, del numero delle assunzioni delle singole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 4 marzo 1998, con il quale sono stati individuati i criteri ed i parametri per la valutazione, su basi statistiche omogenee, del numero complessivo dei dipendenti in servizio nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; Visto, inoltre, il comma 20 del citato art. 39, che prevede l'applicazione del disposto dei commi 2 e 3 anche agli enti pubblici non economici con organico superiore alle 200 unita'; Visto l'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il quale subordina l'avvio delle procedure di reclutamento, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi del citato art. 39; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1998, concernente l'autorizzazione ad assumere personale presso le pubbliche amministrazioni per il primo trimestre 1998; Considerato che i primi dati sul numero delle cessazioni dal servizio nel corso dell'anno, confermati dalle direzioni provinciali del tesoro, indicano una riduzione degli esodi rispetto all'anno precedente, e che, tuttavia, la stima prudenziale del 2,50 per cento delle cessazioni, sulla base della quale e' stato emanato il citato decreto del Presidente della Repubblica dell'11 giugno 1998, non risulta ancora pienamente confermata dai dati finora pervenuti ed elaborati; Considerato che, fin quando tale dato percentuale non risultera' consolidato nell'arco dell'anno, occorre limitare il numero delle assunzioni da autorizzare, allo scopo di assicurare il rispetto della riduzione dell'1 per cento complessivo delle unita' in servizio al 31 dicembre 1998 rispetto al 31 dicembre 1997; Considerata la necessita' di operare una ripartizione che tenga conto del vincolo sopra richiamato e delle diverse esigenze prospettate dalle varie amministrazioni; Considerato che occorre tenere conto delle esigenze della giustizia e dei compiti di sicurezza pubblica; Considerato inoltre che talune assunzioni, quali quelle relative ai vincitori di concorsi unici da destinare ad amministrazioni diverse, a personale da adibire alle controversie di lavoro, alle ispezioni ed al controllo della normativa in materia di lavoro, al recupero dell'evasione contributiva e alla riduzione dei tempi di definizione di prestazioni previdenziali, a personale della carriera diplomatica ed ai contrattisti del Ministero degli esteri, nonche' a profili professionali informatici, rivestono carattere di maggiore necessita' riguardando professionalita' che presentano le maggiori carenze, anche sotto il profilo del ricorso a forme di mobilita'; Considerato che occorre tenere conto anche delle assunzioni autorizzate espressamente dallo stesso articolo 39 della legge n. 449 del 1997 e di quelle autorizzate con il citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998; Considerato infine che il raggiungimento degli indici percentuali di riduzione, previsti per il corrente anno e per il 1999, esige il controllo puntuale delle richieste di avvio delle procedure di reclutamento e il loro contenimento; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998; Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Decreta: Art. 1. 1. In attesa di dati aggiornati e stabilizzati sull'andamento delle cessazioni dal lavoro nel primo semestre, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, e agli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', e' assegnato per l'anno in corso un secondo contingente pari complessivamente a cinquemilaventi unita', attribuito alle singole amministrazioni come da tabella 1 allegata. 2. Il contingente di ciascuna amministrazione puo' essere elevato entro il limite del 30 per cento qualora tale elevazione riguardi assunzioni con contratto a tempo parziale con orario non superiore al 50 per cento di quello ordinario ovvero con contratto di formazione e lavoro. 3. Le assunzioni rientranti nella tabella 1 sono subordinate alla trasmissione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di dati aggiornati sulla consistenza numerica del personale. 4. Eventuali assunzioni effettuate al di fuori della prescritta autorizzazione o accertate dal riscontro dei dati, gravano sulle unita' autorizzate. 5. Si intendono comunque autorizzate le assunzioni previste dall'art. 39, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 6. Le assunzioni di idonei sono subordinate alla indisponibilita' di personale in mobilita' o in eccedenza verificata dal Dipartimento della funzione pubblica anche mediante conferenze di servizi coordinate localmente dai prefetti. 7. Le assunzioni avvengono nel rispetto dei limiti posti dall'art. 39, comma 18, della legge n. 449 del 1997.