Art. 2.
  1. E' autorizzato l'avvio  delle procedure di reclutamento elencate
nelle tabelle  2 e 3  allegate. I limiti dimensionali  indicati nelle
tabelle 2 e 3 tengono conto della tipologia delle professionalita' da
reperire, della  loro maggiore carenza e  delle priorita' manifestate
negli atti di programmazione.