Art. 3. 1. Le procedure di autorizzazione di cui all'art. 39, comma 3, della legge n. 449 del 1997 si applicano a tutte le assunzioni, comprese quelle di personale gia' dipendente con diversa qualifica. L'autorizzazione all'avvio delle procedure di reclutamento, prevista dall'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, riguarda anche le procedure che interessino personale gia' dipendente di amministrazioni pubbliche.