Art. 3.
  1.  Le procedure  di autorizzazione  di cui  all'art. 39,  comma 3,
della  legge n.  449 del  1997 si  applicano a  tutte le  assunzioni,
comprese quelle  di personale gia' dipendente  con diversa qualifica.
L'autorizzazione all'avvio delle  procedure di reclutamento, prevista
dall'art. 36,  comma 4, del  decreto legislativo 3 febbraio  1993, n.
29, come  modificato dall'art.  22 del  decreto legislativo  31 marzo
1998, n.  80, riguarda anche  le procedure che  interessino personale
gia' dipendente di amministrazioni pubbliche.