Art. 4. 1. Alla tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998 sono apportate le seguenti correzioni: a) le cinque unita' del contingente autorizzato per il Ministero del lavoro sono ascrivibili a qualifica dirigenziale anziche' alla VIII o IX qualifica. I due esperti in politiche del lavoro devono intendersi quali esperti in politiche del lavoro e della previdenza sociale. L'esperto in politica economica internazionale deve intendersi esperto in politica ed economia internazionali. b) nell'ambito del contingente autorizzato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'esperto in materie giuridiche con competenze in materia di lavoro pubblico e sindacale e' ascrivibile alla qualifica dirigenziale anziche' alla VIII o IX qualifica, mentre una delle due unita' di esperti di formazione, e' ascritta alla IX qualifica ferma restando la qualifica dirigenziale per l'altra unita'. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 3 novembre 1998 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Piazza, Ministro per la funzione pubblica Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1998 Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 132