Art. 4.
  1.  Alla  tabella  2  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 giugno 1998 sono apportate le seguenti correzioni:
  a) le  cinque unita' del  contingente autorizzato per  il Ministero
del lavoro  sono ascrivibili  a qualifica dirigenziale  anziche' alla
VIII o  IX qualifica. I  due esperti  in politiche del  lavoro devono
intendersi quali esperti  in politiche del lavoro  e della previdenza
sociale.   L'esperto  in   politica  economica   internazionale  deve
intendersi esperto in politica ed economia internazionali.
  b) nell'ambito  del contingente  autorizzato per la  Presidenza del
Consiglio dei Ministri l'esperto in materie giuridiche con competenze
in  materia  di  lavoro  pubblico e  sindacale  e'  ascrivibile  alla
qualifica dirigenziale anziche' alla VIII  o IX qualifica, mentre una
delle  due unita'  di  esperti  di formazione,  e'  ascritta alla  IX
qualifica  ferma  restando  la  qualifica  dirigenziale  per  l'altra
unita'.
  Il presente decreto, previa registrazione  da parte della Corte dei
conti,  sara' pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Dato a Roma, addi' 3 novembre 1998
                              SCALFARO
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Piazza, Ministro per  la  funzione
                                  pubblica
                                    Ciampi,  Ministro    del  tesoro,
                                  del    bilancio    e          della
                                  programmazione economica
Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1998
  Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 132